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Le preclusioni nel nuovo processo civile. Confronto tra processo ordinario e processo del lavoro

di Elena Falletti

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Parte storica

PARTE PRIMA: LA PRECLUSIONE IN GENERALE

CAPITOLO I: PARTE STORICA

Parte storica: §1.1 Antico Regime e periodo successivo alle codificazioni: la Francia - §1.2L’Austria: il modello giuseppino e la codificazione di Klein - §1.3 Le codificazioni preunitarie in Italia - §1.4 Il codice di procedura civile del 1865 - §1.5 La formazione del codice di procedura civile del 1940 - §1.6 Le preclusioni nel codice del 1940 - §1.7 La Costituzione del 1948 - §1.8 La Novella del 1950: la cancellazione delle preclusioni - §1.9 Le riforme degli anni Cinquanta e Sessanta: il progetto Gonella - §1.10 Il nuovo processo del lavoro - §1.11 Ulteriori tentativi di riforma del processo ordinario - §1.12 Le vicissitudini della legge 26 novembre 1990 n.353: la frantumazione delle preclusioni.

§1.1 Antico regime e successivo periodo delle codificazioni: la Francia

I modelli di processo civile che si svilupparono nell’Europa continentale furono essenzialmente tre: il modello liberale, che si rifaceva al modello francese, ad esso si ispirarono in particolare la legislazione germanica e italiana; il processo riformato dei sovrani illuminati, in particolare il processo giuseppino; il modello “autoritario”, cioè il processo austriaco dopo la riforma di Klein1. In Francia, fino all’età moderna, ai tribunali veniva riconosciuto il potere di determinare i modi stessi del loro operare: le Style de la Cour. L’ordo iudiciarius, ossia la procedura, era considerato manifestazione di una razionalità pratica e sociale, che si era realizzata nel tempo attraverso le prassi create dai giudici, dagli avvocati e dai loro ausiliari, con la collaborazione della dottrina2. Con l’affermazione dello Stato moderno si affermerà l’opposto principio della statualità della procedura: sarà per primo Luigi XIV a rivendicare

1 TARELLO “Dottrine per il processo civile” Il Mulino, Bologna, 1989, pagina 10.

2 Le regole dell’ ordo iudiciarius erano di carattere pubblico e rappresentavano un capitolo della dialettica e dell’etica. L’ ordo iudiciarius non garantiva soltanto il diritto di difesa nei giudizi, ma anche il diritto di resistenza nei confronti di autorità esterne. Questo perché veniva riconosciuta alla procedura natura originaria e extratestuale. Nessuno, neppure il principe o il papa, avrebbe potuto prescindere dall’ ordo iudiciarius. L’intervento del principe avrebbe rappresentato una perversio ordinis, e si sarebbe tradotto in un’azione odiosa, quanto quella di alterare la moneta (ROSSI “Procedimento civile (forme del)” Il Digesto Italiano, UTET, Torino, 1913, pagine 371 e seguenti; ZANZUCCHI (a cura di C.VOCINO) “Diritto processuale civile” Giuffrè, Milano, 1964, pagine 88 e seguenti; ENGELMANN “A history of continental civil procedure” 1969, New York, pagine 748 e seguenti; PICARDI “Processo civile” (diritto moderno) in Enciclopedia del diritto, Giuffrè, Milano, 1987, Vol. XXXVI, pagine 104 e seguenti; GIULIANI “L’”ordo iudiciarius” medioevale (Riflessioni su un modello puro di ordine isonomico)” in Rivista di diritto processuale, 1988, pagine 598 e seguenti; PICARDI “Introduzione a Code Louis, Ordonnance civile, 1667” Giuffrè, Milano, 1996, pagine IX e X. Dopo la morte di Luigi XIV l’ Ordonnance non ebbe fortuna. Il reggente Filippo d’Orléans ottenne dal Parlamento di Parigi i pieni poteri, prevaricando così il consiglio di reggenza nominato nel testamento di Luigi XIV, e ripristinando la situazione di privilegio precedente all’emanazione dell’ Ordonnance, soprattutto a favore del Parlamento di Parigi. Il Parlamento di Parigi riottenne il diritto di remostrance, cioè la possibilità di replica da parte del parlamento nei confronti dell’ordine del re. Una dettagliata ricostruzione della vicenda è offerta da LÉMONTEY “Histoire de la Régence et de la minoritè de Louis XV” Paris, 1833).

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