Il lavoro femminile e la tutela giuridica delle lavoratrici madri
Il lungo e faticoso cammino verso l’emancipazione della donna, ha trovato un primo punto di arrivo nella nostra Costituzione, la quale oltre a prevedere un principio di non discriminazione tra uomo e donna sancito nell’art. 3, cost, il quale prevede il principio di pari dignità sociale di tutti i cittadini davanti alla legge, tutela nello specifico la donna in campo lavorativo, tale obiettivo è previsto nel comma 1 dell’art. 37 secondo cui che la donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro le stesse retribuzioni che spettano ai lavoratori.
Tale disposizione troverà attuazione molto più avanti con la legge n. 903/ 77, la quale ha ulteriormente modificato il nostro diritto del lavoro, in quanto ha sancito la parità di trattamento tra lavoratore e lavoratrice.
Il superamento di alcune barriere tradizionali all’occupazione femminile, è segnato dalla legge 10 aprile 1991 n. 125, la quale ha adottato della misure denominate “azioni positive”, cioè interventi promozionali rivolte esclusivamente alle donne , e finalizzate a favorire l’occupazione femminile, realizzare una uguaglianza sostanziale tra uomo e donna in ambito lavorativo, superando quelle barriere che determinano situazioni di inferiorità del lavoro femminile rispetto a quello maschile. In realtà possiamo definire le azioni positive, come misure temporanee di riequilibrio delle condizioni sfavorevoli nei confronti delle lavoratrici .
Gli scopi delle azioni positive, individuati nel comma 2 dell’art. 1 della legge n. 125 toccano sia aspetti soggettivi come la qualificazione professionale della donna, sia aspetti oggettivi come l’organizzazione e le condizioni del lavoro, spaziando fino alla disciplina di ambiti extra lavorativi come la famiglia.
Le azioni positive di cui all’art. 1 comma 1 hanno lo scopo di eliminare le disparità di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professionale, nella vita lavorativa, nei periodi di mobilità;, promuovendo l’inserimento delle donne nelle attività , nei settori professionali , nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate. A fronte di una pluralità degli interventi promozionali possibili spinto il legislatore nazionale ha previsto una pluralità di soggetti legittimati a promuoverli. Le azioni positive possono essere promosse dal comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici di cui all’art. 5 secondo il quale fanno parte del comitato: a) il ministero del lavoro e della previdenza sociale, b) 5 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentativi sul piano nazionale, c) 5 componenti designati dalle confederazioni sindacali dei datori di lavoro dei diversi settori economici, d) un componente designato dalle associazioni di rappresentanza, tutela del movimento cooperativo più rappresentativo sul piano nazionale, e) 11 componenti designati dalle associazioni e movimenti femminili più rappresentativi sul piano nazionale, f) il consigliere di parità componente la commissione centrale per l’impiego. Ai sensi dell’art. 1 comma 3 della legge n. 125 le azioni positive possono essere promosse dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale aziendale, locale ,dai centri di formazione professionale, dai datori di lavoro pubblici e privati.
Un'altra forma di tutela a favore della parità di trattamento della donna è offerta dalla del 25 febbraio 1992 n. 215 la quale ha introdotto una serie di agevolazioni finanziarie volte a promuovere l’imprenditoria femminile, che si attuano attraverso bandi pubblici aperti a tutte le imprese costituite da donne. Tali agevolazioni sono concessi per gli investimenti nei settori commerciale, turistico, volti ad avviare attività imprenditoriale,e realizzare progetti aziendali innovativi. Tali agevolazioni consistono in contributi a fondo perduto nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese.
Le azioni positive hanno trovato riscontro anche in ambito comunitario, tuttavia il giudice comunitario ha voluto evitare disposizioni che diano in modo automatico priorità di assunzione alle lavoratrici in possesso di qualifiche uguali a quelle dei lavoratori. Questo orientamento trova riscontro nella sentenza Abramsson del 1995, ritenendo non ammissibile la preferenza quasi automatica di un insegnante universitario donna rispetto ad uno di sesso maschile per il semplice fatto di possedere le stesse qualifiche. La soluzione della Corte di giustizia ( illegittimità delle quote rigide che accordavano in modo quasi automatico la priorità ai candidati di sesso femminile per il semplice fatto di possedere le stesse qualifiche di un candidato di sesso maschile) è stata accolta dalla Commissione, che ha continuato il suo operato , predisponendo un piano di azione volto ad attuare il principio di parità.
Tesi di Laurea di Davide Terminella
| Anno: | 2005-06 |
|---|---|
| Università: | Università degli Studi di Catania |
| Facoltà: | Scienze della Formazione |
| Corso: | Scienze dell'Educazione |
| Relatore: | Giuseppe Chiara |
Pagine: 127
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