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Violenza in famiglia e posizione del convivente more uxorio

La violenza domestica è un reato: tuttavia, ancora oggi, esso è scarsamente denunciato e il “numero oscuro” è sicuramente molto elevato. Nel marzo 2001 il Parlamento italiano ha varato la legge n. 154 recante “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, con la quale il legislatore è voluto intervenire in tutte quelle situazioni di grave pregiudizio dell’integrità fisica o morale oppure della libertà di un componente qualsiasi del nucleo familiare, causata da un altro componente della famiglia, legittima o naturale che sia. Le disposizioni della legge 154 prevedono una duplice tipologia di interventi operanti sia in ambito penale sia in ambito civile, finendo col perseguire risultati molto simili in entrambi i campi. Le misure penali sono contenute nell’art. 282 bis c.p.p. ai sensi del quale il giudice potrà prescrivere all’imputato di lasciare subito la casa familiare o di non farvi ritorno senza autorizzazione giudiziaria per un certo periodo di tempo (sei mesi); di non avvicinarsi a luoghi determinati frequentati dalla famiglia; di pagare un assegno periodico in favore delle persone conviventi “che per effetto del provvedimento rimangano prive di mezzi adeguati”, eventualmente con obbligo di versamento diretto al datore di lavoro. Importanti novità sono state apportate, dalla legge 154, sia all’interno del codice civile che in quello di procedura civile: è, infatti, previsto che il giudice civile possa adottare misure cautelari provvisorie a tutela delle vittime di violenze familiari. L’art. 2 della legge 154/2001 ha introdotto, nel libro I del Codice Civile, il Titolo IX bis rubricato “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” e contenente i nuovi artt. 342 bis e 342 ter. Tali articoli prevedono che qualora la condotta del coniuge o di altro convivente sia gravemente pregiudizievole all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente, il giudice ordinario, su istanza di parte, con decreto può: ordinare la cessazione della condotta antigiuridica; disporre l’allontanamento dalla casa coniugale del coniuge o convivente che abbiano tenuto le condotte lesive, prescrivendo di non avvicinarsi ai luoghi frequentati dall’istante; disporre l’intervento dei servizi sociali o di enti privati che abbiano finalità statutarie adatte allo scopo; disporre un’ingiunzione di mantenimento, mediante corresponsione periodica di una somma di denaro, in favore dei componenti del nucleo familiare che rimangano sprovvisti di mezzi adeguati. In conclusione, può dirsi dunque che la ratio legis degli ordini di protezione introdotti dalla legge 154 è quella di offrire forme di intervento articolate ed incisive in tutte quelle situazioni patologiche di conflitto o di sopruso familiare che non hanno trovato una loro composizione in un procedimento di separazione personale o di divorzio. Con tali misure, infatti, il legislatore ha inteso tutelare quei soggetti che, per non ricorrere a misure estreme ed a volte eccessivamente penalizzanti (come la separazione o la denuncia penale) preferivano il silenzio; ora, invece, con la previsione di queste misure, si può approntare una provvisoria soluzione della situazione di emergenza, restando libero il soggetto, in un momento successivo, di scegliere se proseguire il rapporto familiare ovvero chiedere la separazione o avviare un procedimento penale. Va tuttavia precisato che, stante la natura temporanea di tale misura, la stessa non può dirsi curativa del fenomeno, ma è utile in quanto si pone come un monito da parte dell'autorità giudiziaria ad interrompere la violenza. Per far questo però è necessario che accanto all’autorità giudiziaria e alla vittima si crei un sistema di forze sociali capaci di monitorare e bloccare definitivamente il fenomeno. La legge n. 154/2001, pur avendo inserito dei riferimenti ai centri di mediazione familiare o ai centri antiviolenza, non ha però munito di sufficiente obbligatorietà questa indicazione: questo è forse uno dei punti di maggiore debolezza della legge. Dovendo agire all'interno di un ambito così delicato come la famiglia, è auspicabile, dunque, che venga creato un sistema di supporto intorno alla vittima, a spese dello Stato, per accompagnarla nelle fasi successive all'irrogazione della misura, per seguire le sue decisioni e sostenerla dal punto di vista psicologico, materiale e di assistenza legale.

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INTRODUZIONE Ogni giorno i mezzi di comunicazione riportano atti di grave violenza perpetrati all'interno delle mura domestiche, sia tra coniugi, che tra genitori e figli. Tuttavia, si tratta di un problema in gran parte sommerso, di una piaga che si consuma in silenzio e che distrugge anima e corpo delle vittime. Spesso il fenomeno emerge solo quando la vittima riesce a trovare la forza di rivolgersi a qualcuno esterno alla famiglia, come i centri antiviolenza o gli avvocati, nel caso si dia inizio ad azioni legali. Altrimenti la violenza in famiglia balza in prima pagina soltanto quando assume connotati di gravità tale da non potersi tacere, ossia quando integra forme di reato contro la persona di eccezionale gravità, come l'omicidio. Negli ultimi anni si è registrato un forte cambiamento del costume sociale, che ha portato ad escludere la legittimità dell’uso della violenza, anche in un ambito così riservato come la famiglia, al contrario di quanto è accaduto in passato. In primo luogo, le vittime si sono fatte sempre più consapevoli dei propri diritti. In secondo luogo, anche i mezzi di comunicazione di massa si sono sensibilizzati al fenomeno, mettendo sempre più in risalto i casi di violenza in famiglia. Infine, varie forze sociali hanno fatto pressione sugli organi di governo, che sono stati chiamati a dare una risposta normativa al problema, tanto che, già nel 1997, l'allora Ministro per le pari opportunità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, nonché con il Ministro di grazia e giustizia, il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'interno, presentarono un primo disegno di legge recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari. L'attenzione del legislatore italiano verso il problema della violenza in famiglia si è concretizzata nella legge n. 154, varata nell'aprile del 2001. La legge, fortemente appoggiata anche dai centri antiviolenza italiani,

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Informazioni tesi

  Autore: Francesca Morao
  Tipo: Tesi di Laurea
  Anno: 2008-09
  Università: Università degli Studi di Bologna
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Luigi Balestra
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 337

FAQ

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