| Abstract: |
 |
 |
| Il processo del lavoro è un processo caratterizzato da un elevatissimo grado di concentrazione e di immediatezza, dal principio di preclusione e dalla accentuazione dei poteri del giudice sia in tema di direzione del processo, sia in tema di poteri istruttori. Fermi restando i principi [della domanda (art.99 c.p.c.), del divieto di utilizzazione del sapere privato da parte del giudice ; del contraddittorio (art.24 2°co Cost., art.101 c.p.c.), della normale correlazione tra titolarità del diritto sostanziale e titolarità del diritto di azione (artt.24 1°co Cost., artt.81 e 69 c.p.c.), del potere del giudice ex art.112 c.p.c., dell’onere della prova (art.2967 c.c.),] il processo cessa di essere nel pieno dominio delle parti, le quali perdono la possibilità di determinarne i tempi di svolgimento e scegliere il momento più opportuno per specificare la causa petendi, sollevare eccezioni, indicare i mezzi di prova di cui intendono avvalersi.
In estrema sintesi, lo svolgimento del processo del lavoro vede inizio con ricorso, la data della prima udienza non è più fissata dall’attore, ma dal giudice. Al ricorso sono ricollegate preclusioni non solo in punto di individuazione dell’oggetto del processo (cioè del diritto fatto valere in giudizio e del provvedimento giurisdizionale richiesto), ma anche in punto di prove relative ai fatti posti a fondamento del diritto fatto valere. Alla memoria difensiva – da depositarsi in cancelleria dieci giorni prima della data della prima udienza – sono ricollegate preclusioni in punto di domanda riconvenzionale, di “eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio”, di documenti e di mezzi di prova relativi sia alla prova contraria dei fatti costitutivi affermati dall’attore, sia alla prova positiva dei fatti posti a fondamento della domanda riconvenzionale o della eccezioni proposte dal convenuto. Nella prima udienza – alla quale le parti devono intervenire personalmente per essere interrogate dal giudice – è consentita una limitata possibilità di emendatio (modifica, non mutamento) delle domande e delle eccezioni già proposte solo se ricorrono “gravi motivi” e “previa autorizzazione del giudice”, nonchè la possibilità di chiedere l’assunzione di mezzi di prova “che le parti non abbiano potuto proporre prima”. Unica valvola di sfogo di questo rigido sistema di preclusione è l’art.421 2°comma c.p.c. secondo cui il giudice “può disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova” (“anche al di fuori dei limiti di ammissibilità stabiliti dal codice civile”) ed il silenzio mantenuto riguardo alla proposizione di eccezioni rilevabili d’ufficio .
Con espressione riassuntiva si è detto che nel rito del lavoro il processo cessa di essere considerato un affare privato delle parti: la concentrazione e la immediatezza, e il loro corollario costituito dalla direzione del processo da parte del giudice i valori cui è ispirato lo strumento del processo. |
|