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Efficacia e inefficacia del contratto

Invalidità e inefficacia del contratto


Il contratto invalido è anche inefficace,ossia la sentenza che dichiara la nullità o l’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici, ed elimina (effetto retroattivo) anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti (salvi i casi di annullamento di diritti acquistati da terzi in buona fede).
Di contro il contratto valido è di regola efficace, ossia produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale.
Però può accadere che un contratto, pur valido, sia inefficace ossia non produttivo di effetti. Un contratto può essere:
- Temporaneamente inefficace (contratto sottoposto a termine)
- Definitivamente inefficace (contratto simulato)
- Inefficace assoluto (opera sia fra le parti sia rispetto a terzi)
- Inefficace relativo (solo nei confronti dei terzi).

Il termine e la condizione del contratto


Le cause d’inefficacia che agiscono nel tempo sono:
Cause d’inefficacia iniziale: che ritardano l’efficacia del contratto o che rendono possibile una successiva efficacia.
Cause d’inefficacia sopraggiunta: che tolgono effetti da un contratto inizialmente efficace.
Il termine è un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione d’efficacia di contratto. Il termine iniziale è un momento del tempo dal quale cominciano a manifestarsi gli effetti del contratto, mentre quello finale è un momento fino al quale durano gli effetti giuridici di contratto.
La condizione è un avvenimento futuro ed incerto al verificarsi del quale è subordinata l’iniziale efficacia del contratto o di una clausola (condizione sospensiva- ti regalo un orologio se ti laurei-) o la cessazione degli effetti di contratto o di una sua clausola (condizione risolutiva- ti regalo l’orologio ma se sarai bocciato dovrai restituirmelo). Svolge una funzione analoga al termine solo che qui si tratta di un avvenimento incerto.
L’evento futuro deve consistere in un evento che, al momento della conclusione del contratto, non è ancora accaduto o nell’accertamento futuro di un fatto che può essere già accaduto, di quale però non si ha ancora notizia quando si conclude il contratto. L’incertezza può essere di vario grado: può essere incerto sia il se sia il quando, o solo il se.
Rispetto alla causa produttrice dell’avvenimento si distingue:
- Condizione potestativa: è quella di cui il verificarsi dipende dalla volontà di una delle parti.
- Condizione meramente potestativa: nella quale si ha riguardo alla pura volontà del soggetto (es. ti venderò la mia casa a condizione che io deciderò di venderla). Tale condizione rende nullo il contratto.
- Condizione illecita: se è contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Sia essa sospensiva o risolutiva rende nullo il contratto.
La condizione può essere impossibile se consiste in un evento irrealizzabile (se tocchi il cielo con un dito)-> la condizione imp. sospensiva rende il contratto nullo (destinato a non avere mai efficacia), la condizione imp. risolutiva si considera non apposta (non perde mai efficacia e perciò non si considera sottoposto a condizione).
Finché perdura l’incertezza sul verificarsi o no della condizione si dice che questa pende. Nel periodo di pendenza della condizione le parti si trovano in una situazione di aspettativa, durante la quale possono compiere atti conservativi (come chiedere il sequestro conservativo della cosa che forma oggetto di contratto condizionale, se nutre il fondato timore che l’altra parte venda a terzi la cosa), d’amministrazione, esercitare il diritto condizionato e disporre eventualmente dello stesso, comportandosi in buona fede.
Finzione di avveramento: in pendenza della condizione le parti devono comportarsi secondo le regole della correttezza ma devono, soprattutto, astenersi da comportamenti che possano impedire l’avveramento della condizione. Se la condizione non si avvera x causa imputabile essa si considera avverata.
Il codice civile regola solo la condizione volontaria mentre si parla di condizione legale quando è la stessa legge a subordinare l’efficacia del contratto al verificarsi di un evento futuro e incerto (non ha effetto retroattivo).
Retroattività: la condizione volontaria, ossia quella apposta al contratto x volontà delle parti, ha effetto retroattivo, il che significa che il diritto acquistato sotto condizione si considera acquistato fin dal momento della conclusione del contratto.


La simulazione del contratto


Una causa di radicale inefficacia del contratto è la simulazione. Un contratto è simulato quando le parti documentano la stipulazione, al fine di poterlo invocare di fronte a terzi, ma sono tra loro d’accordo che gli effetti previsti dall’atto simulato non si devono verificare. Gli effetti della simulazione sono diversi a seconda che si consideri la situazione tra le parti o rispetto a terzi. X ciò che riguarda gli effetti tra le parti occorre distinguere tra:
- simulazione assoluta: quando le parti sono d’accordo affinché quanto previsto dal contratto simulato non abbia effetto alcuno.
- simulazione relativa: quando le parti pongono in essere un dato contratto ma in realtà ne vogliono uno diverso (es. le parti fanno apparire una vendita- contratto simulato- mentre si tratta di una donazione- contratto dissimulato-) può essere:
- interposizione fittizia (soggettiva): se si fa apparire come parte un soggetto (prestanome) mentre in realtà è parte un altro soggetto. Ovviamente anche il prestanome deve essere partecipe dell’accordo simulato.
- oggettiva: es. si fa apparire vendita ciò che è donazione o un suo elemento, quale l’oggetto, il prezzo.
La volontà di concludere un accordo simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione. Effetti:
Tra le parti-> il contratto simulato è inefficace, e se si tratta di simulazione relativa l’inefficacia del contratto simulato comporta l’efficacia del contratto dissimulato.
Rispetto ai terzi-> il contratto simulato può, a seconda dei casi, essere inefficace (rispetto a quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato) oppure efficace (per quei terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato- art 1415).
La simulazione può trovare applicazione nei contratti e negli atti unilaterali recettizi, ossia che sono destinati a persona determinata.
Prova della simulazione: prova che un contratto è simulato. È molto rigorosa x le parti che non possono dare prova dell’accordo di simulazione, né x testimoni. I terzi invece possono provare la simulazione anche x testimoni.


Il contratto fiduciario e il contratto indiretto


Il primo ricorre quando un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un suo diritto ma con il patto che il fiduciario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle disposizioni che il fiduciante gli ha già impartito (o gli impartirà successivamente) e si obbliga x tanto a ritrasferire il diritto al fiduciante o a un terzo (es. il fiduciante vende un bene con il patto che all’estinzione del debito, rivenderà il bene al debitore-> vendita a scopo di garanzia). Esso è valido ed efficace e nel caso di inadempimento del patto fiduciario,si potrà agire in giudizio x l’adempimento.
Il secondo ricorre quando un det. contratto viene utilizzato dalle parti x realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa (es. vendo x pochi soldi ma lo schema causale della vendita è ulizzato x realizzare la funzione propria della donazione). In tal caso quindi, l’effetto giuridico viene realizzato indirettamente x vie traverse, ponendo in essere altri fatti o effetti, che però nella loro combinazione realizzano egualmente il risultato perseguito o simile.


I contratti fra professionista e consumatore


Professionista: persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, conclude contratti aventi x oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi.
Consumatore: persona fisica che si procura, x contratto, i beni o i servizi di professionista che utilizza x fini prevalentemente estranei all’attività svolta (a differenza del vecchio art. ora viene compreso il titolare di una ditta individuale).
La disciplina dei contratti di consumatore vuole garantire il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali ed evitare possibili abusi provenienti dalla parte contrattualmente più forte (professionista). Il nuovo testo dell’art. 1469 bis (6-9-2005), in sostituzione degli art. 1469 bis e sexies).
È definita come vessatoria la clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci. Il codice di consumatore riproduce l’elenco di tali clausole, le quali vengono sanzionate non più con l’inefficacia, bensì con la nullità della clausola stessa (mentre il contratto rimane x il resto valido). Perciò tali clausole saranno efficaci solo se, alla conclusione del contratto, la controparte le ha riconosciute e le ha approvate x iscritto.
Resta l’esplicito richiamo al principio di trasparenza, a norma del quale tutte le clausole rivolte al consumatore devono essere redatto in modo chiaro e comprensibile.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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