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Il tributo. La nozione tradizionale


Nel nostro ordinamento non esistono definizioni legislative di tributo, né delle sue specie (imposta, tassa, ecc…).
Nelle prime elaborazioni dei giuristi, la nozione di tributo è influenzata dagli studi di scienza delle finanze che considerano le entrate tributarie in termini di scambio tra contribuenti e Stato e le distinguono in relazione al tipo di spese pubbliche che vanno a finanziare: le entrate destinate a finanziare le spese pubbliche indivisibili sono dette imposte; le entrate destinate a finanziare spese divisibili sono dette tasse.
Questa impostazione ha risentito notevolmente l’influenza della dottrina tedesca del diritto pubblico che, dopo aver adotta il c.d. metodo giuridico, considerava la sovranità l’elemento tipico del tributo.
Di qui l’elemento fondamentale della definizione di tributo: il tributo è un’entrata la cui obbligatorietà è imposta con un atto dell’autorità, senza che vi concorra la volontà dell’obbligato.
Ecco che il tributo presenta alcuni caratteri:
- Coattività;
- Comporta il sorgere di un’obbligazione;
- È un fatto economico;
- È un istituto con finalità essenzialmente fiscale.
Alla luce di ciò, il tributo può essere definito come un istituto giuridico che, racchiudendo una prestazione obbligatoria imposta, collegata ad un fatto economico, attua il concorso di tutti al finanziamento della spesa pubblica.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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