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I conferimenti nella s.p.a. diversi dal denaro

Non tutte le cose diverse dal denaro possono essere conferite in s.p.a.
È infatti espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazione di opera o di servizi, per la oggettiva difficoltà di valutarle economicamente. Queste possono formare oggetto solo di prestazioni accessorie.
Esistono limitazioni anche per quanto riguarda i conferimenti dei beni in natura e dei crediti (stessa disciplina della società di persone).
Al momento della sottoscrizione, il socio deve porre in essere tutti gli atti necessari affinché la società acquisti la titolarità e la piena disponibilità del bene conferito.
È ammissibile invece il conferimento di diritti di godimento, dato che la società acquista col consenso del conferente l'effettiva disponibilità del bene ed è in grado di trarne tutte le utilità.
Per quanto riguarda i beni immateriali, è conferibile ogni prestazione di dare suscettibile di valutazione economica oggettiva e di immediata messa a disposizione della società (es. diritti di brevetto per marchi o invenzioni industriali).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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