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La nozione di somministrazione


La somministrazione si distacca dal paradigma della vendita perché l’obbligo del somministrante verso il somministrato si identifica con la “prestazione continuativa o periodica di cose o servizi”.
Quando la somministrazione riguardi servizi si è di fronte a un appalto di servizi a quale, con il limite della compatibilità, si applicheranno anche le regole sulla somministrazione.
La disciplina della somministrazione deriva proprio dagli aspetti peculiari che discendono dalla continuatività o periodicità della fornitura: infatti con il contratto di somministrazione normalmente si crea un legame molto stretto tra le parti.
La disciplina è così sintetizzabile:
- l’entità della somministrazione, ove non determinata, va commisurata al normale fabbisogno del somministrato.
Il pagamento del prezzo di regola avviene all’atto delle forniture;
- le parti possono stipulare patti di esclusiva a favore di una di loro o anche di entrambe;
- la risoluzione del contratto per inadempimento richiede, diversamente dai principi generali, che questo sia di notevole importanza e che venga meno la fiducia nell’esattezza dei futuri adempimenti; la sospensione dell’esecuzione del contratto da parte del somministrante come forma di esercizio dell’eccezione di inadempimento è subordinata a un congruo preavviso;
- se il contratto di somministrazione è a tempo indeterminato, il recesso è ammesso solo con un preavviso nel termine stabilito nel contratto, negli usi o in mancanza in un termine congruo avuto riguardo alla natura della somministrazione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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