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La valutazione dei conferimenti diversi dal denaro

I conferimenti diversi dal denaro devono formare oggetto di uno specifico procedimento di valutazione regolato dall'art. 2343 (la cui finalità è quella di assicurare una valutazione oggettiva e veritiera).
Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare una relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale (si deve attestare che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale).
Entro centottanta giorni dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima. Nel frattempo le azioni corrispondenti sono inalienabili.
Se dalla revisione risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti è inferiore di oltre un quinto rispetto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve ridurre proporzionalmente il capitale sociale e annullare le azioni che risultano scoperte.
Al socio è concessa una duplice alternativa: può versare la differenza in denaro oppure recedere dalla società (ha diritto alla restituzione in natura del bene conferito).
Sono necessarie la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria e la presentazione da parte dell'alienante della relazione giurata di stima di un esperto designato dal tribunale per l'acquisto da parte della società di beni o crediti dai promotori, dai fondatori, dai soci attuali o dagli amministratori quando:
- il corrispettivo pattuito è pari o superiore al decimo del capitale sociale;
- l'acquisto è compiuto nei due anni dall'iscrizione della società nel registro delle imprese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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