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L’accertamento sintetico del reddito complessivo


Oltre al metodo analitico, il reddito delle persone fisiche può essere determinato con metodo sintetico.
Mentre l’accertamento analitico ha per oggetto redditi complessivi appartenenti a singole categorie, con l’accertamento sintetico si ottiene direttamente la misura del reddito complessivo.
Mentre con l’accertamento analitico, l’iter conoscitivo ha come punto di partenza specifiche fonti reddituali e come esito la quantificazione del reddito attribuibile a tali fonti, il metodo sintetico ha come punto di partenza l’individuazione di elementi e fatti economici diversi dalle fonti di reddito.
L’accertamento sintetico può essere disposto a certe condizioni:
- L’ufficio non è obbligato a verificare la congruità dei singoli redditi dichiarati prima di adottare il metodo sintetico;
- L’ufficio può procedere all’accertamento sintetico solo in base ad elementi e circostanze di fatto certi ed in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze. Gli elementi su cui il fisco può far leva per procedere ad accertamento sintetico (tenore di vita, investimenti ed altri fatti di spesa indicativi di reddito) sono diversi da quelli previsti per l’accertamento analitico (cespiti e fonti di reddito);
- Fatti o indici su cui può essere fondato un accertamento sintetico sono predeterminati dal legislatore e sono dati dal tenore di vita o investimenti. Tuttavia l’ufficio può basarsi anche su elementi diversi da quelli tipizzati dal “redditometro”;
- L’accertamento può essere adottato come conseguenza della mancata collaborazione del contribuente all’attività istruttoria dell’ufficio.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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