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Chiusura dell’assunzione del mezzo di prova costituendo e, quindi, chiusura della fase d’istruzione probatoria



EX ART. 209 CPC è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE DICHIARA CHIUSA L'ASSUNZIONE (dei mezzi di prova costituendi) QUANDO SONO ESEGUITI I MEZZI (di prova costituendi) AMMESSI O QUANDO, DICHIARATA LA DECADENZA DI CUI ALL'ARTICOLO PRECEDENTE, NON VI SONO ALTRI MEZZI DA ASSUMERE, OPPURE QUANDO EGLI RAVVISA SUPERFLUA, PER I RISULTATI GIÀ RAGGIUNTI, L’ULTERIORE ASSUNZIONE (di mezzi di prova, di per sé, astrattamente ammissibili e rilevanti. Questo è un amplio potere discrezionale del giudice monocratico di Tribunale a quo, che è stato criticato in dottrina, perché è stato inteso come una violazione del diritto alla prova dei fatti a fondamento della propria pretesa - contenuto nel diritto all’azione EX ART. 24.1 COSTITUZIONE, al fine di renderlo effettivo - e, quindi, di un diritto all’assunzione dei mezzi di prova richiesti! ESEMPIO: Se l’avvocato di una delle parti processuali richiede al giudice a quo che siano sentiti 5 testimoni, il giudice a quo può sentirne 3 e poi dichiarare di avere ormai raggiunto il proprio convincimento, evitando, quindi, di assumere anche la testimonianza degli altri 2 testimoni! Quest’eventualità è contestabile, perché, magari, i 2 testimoni non sentiti potrebbero far cambiare idea al giudice riguardo al proprio convincimento!)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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