Skip to content

Caratteristiche della partecipazione azionaria

Ogni azione costituisce una partecipazione sociale e attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri di natura amministrativa (es. diritto di intervento e di voto alle assemblee), di natura patrimoniale (diritto agli utili, diritto alla quota di liquidazione) e anche a contenuto complesso amministrativo e patrimoniale (diritto di opzione, diritto di recesso,…).
Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti. Si tratta di un'uguaglianza relativa in quanto è possibile creare categorie di azioni fornite di diritti diversi (distinzione fra azioni ordinarie e azioni speciali). L'uguaglianza è poi oggettiva in quanto uguali sono i diritti che ogni azione attribuisce, non i diritti di ciascun azionista globalmente dispone, dovendosi al riguardo tener conto anche del numero delle azioni di cui ciascuno è titolare.
Se è vero che alcuni diritti dell'azionista sono indipendenti dal numero di azioni possedute (ad es. il diritto di intervento in assemblea) è altrettanto vero che i diritti più significativi spettano in proporzione del numero di azioni possedute (es. diritto di voto, diritto agli utili e alla quota di liquidazione, diritto di opzione). Ed è proprio con riferimento a questi diritti che si coglie la disuguaglianza soggettiva degli azionisti. Si badi però che si tratta di disuguaglianze soggettive perfettamente legittime e giuste: chi ha più conferito e più rischia ha più potere e può imporre, nel rispetto della legalità, la propria volontà alla minoranza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo riassunto in versione integrale.