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L’accertamento parziale e l’accertamento integrativo


Dopo aver svolto le sue indagini sui redditi di un soggetto, l’ufficio ne utilizza i risultati emettendo un avviso di accertamento se ne ricorrono i presupposti. Di regola tale atto è unico e globale nel senso che riflette tutti i dati ed elementi probatori acquisiti.
Tuttavia a questa regola ci sono due deroghe:
- L’accertamento parziale è quello che si fonda su segnalazioni provenienti dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla GdF, da PPAA o dall’anagrafe tributaria. Sulla base di tali segnalazioni, l’ufficio può rettificare la dichiarazione accertando un reddito non dichiarato, il maggiore ammontare del reddito parzialmente dichiarato o la non spettanza di agevolazioni, deduzioni o esenzioni.
- L’accertamento integrativo. Si ha accertamento integrativo quando l’accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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