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Commento di Michele Sandulli all’art. 2380 bis: Le competenze degli amministratori


Gli amministratori, come organi “operativi” dell’ente-società, hanno competenze in ordine all’attività organizzatoria, e in più vi è la possibilità di delegare loro alcuni poteri dell’assemblea (es.: 2443, aumentare il capitale sociale da 1 a cinque volte fino ad ammontare determinato ed entro 5 anni dalla costituzione della società; inoltre, i poteri dell’assemblea sono espressamente elencati dalla legge, e tutto quanto non vi rientri si intende di competenza del cda o dell’amministratore unico), ma è escluso che questi possano delegare poteri all’assemblea, o che il collegio sindacale ne deleghi agli amministratori; quest’ultimo ha, in alcuni casi, potere sostitutivo in ordine a particolari doveri degli amministratori (es., 2406: “In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere”).

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