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La nozione di imprenditore secondo l'art. 2082 c.c.


L’art. 2082 c.c. definisce l’imprenditore colui che “esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi”.
Oggetto della definizione è, letteralmente, l’imprenditore, ma siccome la sua nozione è determinata in relazione all’attività svolta è corretto affermare che, in realtà, la norma definisce quest’ultima, cioè l’impresa.
Le varie specificazioni contenute nell’art. 2082 c.c. limitano l’applicazione di una determinata disciplina soltanto ai soggetti la cui attività economica abbia particolari caratteristiche.
Devono, dunque, analizzarsi le singole componenti della nozione giuridica di impresa: in particolare per ogni singolo elemento si deve identificare il minimo richiesto dalla legge per integrare la componente della fattispecie e così l’applicazione della relativa disciplina.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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