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Il conferimento dei soci nelle s.p.a.


Il capitale iniziale di una spa si forma per mezzo di conferimenti da parte di soci.
Questo non significa che l'ammontare del capitale sociale corrisponda al somma dei conferimenti effettuati dai soci,nè significa che per acquistare l qualità di socio si debba effettuare un conferimento il cui valore concorra a formare il capitale sociale.
A differenza di quanto previsto per le società di persone in cui i conferimenti possono essere effettuati indifferentemente come beni e servizi purchè assolvano al perseguimento dello scopo sociale nelle spa vige un sistema chiaramente gerarchico che individua la tipologia di conferimenti possibili.
-Denaro:bene fungibile per eccellenza che non necessita di stima e non presenta rischi per l'integrità del capitale.
L'art 2342 dispone che se i soci nell'atto costitutivo non stabiliscono diversamente allora si presuppone che iul conferimento si debba effettuare in denaro.
In sede di costituzione di società ai soci che conferiscono in denaro è consentito di versare solo una parte pari al 25% dell'intera somma promessa mentre l'altro 75% rappresenta un credito dei soci nei confronti della società.
Ciò non viene concesso a coloro che attuano conferimenti in natura e quando si ha la presenza di un unico socio.
 Nel caso in cui il socio,una volta richiesto di completare il versamento,non vi adempia gli amministratori della società possono provvedere,previa pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale,all'esecuzione coattiva dell'obbligo ovvero alla vendita di azioni  in danno del socio moroso il quale nel frattempo non può esercitare il diritto di voto.
Nel caso optino per la seconda opzione gli amministratori devono prima provvedere a offrire le azioni agli altri soci,in proporzione alla partecipazione già posseduta e a un prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
-Conferimenti in natura:anche nelle spa è possibile,a determinate condizioni,conferire entità utili diverse dal denaro.
L'art 2343 regola espressamente l'apporto di beni in natura e crediti e l'art 2342 ultimo comma esclude che possano formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera o di servizi.
La norma mira ad evitare che il valore di questi conferimenti venga imputato a capitale e concorra in misura corrispondente a garantire l'integrità nei confronti di terzi:il valore della prestazione d'opera promessa dal socio si presenta di dubbia utilità per soddisfare i creditori sociali.
Un ulteriore limite alla conferibilità di beni in natura nelle spa può derivare dall'obbligo di liberare integralmente al momento della sottoscrizione le azioni emesse a fronte di tali apporti.

Tratto da DIRIRTTO COMMERCIALE di Alessandro Conti
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