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L’offerta al pubblico di prodotti finanziari


“Coloro che intendono effettuare un’offerta al pubblico… ne danno preventiva comunicazione alla Consob. Il prospetto non può essere pubblicato finché non è approvato dalla Consob”. La legge prevede, dunque, due distinti documenti (la comunicazione e il prospetto informativo) dei quali solo il secondo (il prospetto informativo) è destinato alla pubblicazione e, quindi, alla conoscenza del pubblico dei risparmiatori. La comunicazione deve indicare i soggetti che intendono procedere all’attività di sollecitazione con la specificazione del ruolo svolto da ciascuno di essi, le caratteristiche essenziali e la quantità dei titoli oggetto dell’offerta (di vendita, di sottoscrizione) e le modalità e i termini previsti per lo svolgimento dell’operazione. Essa concerne essenzialmente le caratteristiche dell’offerta.

Deve essere sottoscritta, come è ovvio, dall’offerente, ma anche dal responsabile del collocamento, definito dal Regolamento Emittenti come il “soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico”. Il prospetto informativo deve contenere “in una forma facilmente analizzabile e comprensibile, tutte le informazioni che, a seconda delle caratteristiche dell’emittente e dei prodotti finanziari offerti, sono necessarie affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sui risultati economici e sulle prospettive dell’emittente e degli eventuali garanti, nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti. Il prospetto contiene altresì una nota di sintesi recante i rischi e le caratteristiche essenziali dell’offerta”. Ai fini dell’approvazione, la Consob verifica la completezza del prospetto nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite. Il procedimento di controllo, se positivamente concluso, trova il proprio coronamento nel provvedimento di approvazione del prospetto.

Il prospetto informativo può quindi essere pubblicato. Più esattamente il prospetto è reso pubblico mediante deposito dell’originale presso la Consob (tenuta a rilasciare copia a chiunque vi abbia interesse) nonché messa a disposizione del pubblico alternativamente - mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione; - in forma stampata e gratuitamente, nella sede legale dell’emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento o dei soggetti che operano per conto di questi ultimi; - in forma elettronica nel sito web dell’emittente e, ove applicabile, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento. Abbiamo già constatato che non costituiscono offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle di ammontare complessivo inferiore a 2.500.000 euro e quelle rivolte ad un numero di soggetti inferiore a 100, così come quelle indirizzate ad investitori qualificati. Ma il Testo Unico contempla altre ipotesi di inapplicabilità della relativa disciplina e riconosce alla Consob il potere di individuare “con regolamento altri tipi di offerte al pubblico di prodotti finanziari” ai quali quella disciplina non si applica in tutto o in parte. Il Testo Unico, in considerazione della natura dell’emittente esonera dall’applicazione delle predette norme le sollecitazioni all’investimento aventi ad oggetto “a) strumenti finanziari emessi o garantiti dallo Stato italiano, da uno Stato membro dell’Unione Europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o più stati membri dell’Unione Europea; b) strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli stati membri dell’Unione Europea”.

La Consob, in conformità con quanto stabilito dal Regolamento CE n. 809/2004, ha introdotto nuove ipotesi di esonero dall’applicazione della disciplina della sollecitazione, subordinando per altro tale esonero all’esistenza di strumenti informativi che, tenuto conto della qualità degli oblati, possano considerarsi comunque sufficienti per assicurare l’informazione necessaria. Il Regolamento Emittenti esonera dall’applicazione della disciplina prevista per le offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle: - aventi ad oggetto azioni emesse in sostituzione di azioni della stessa classe già emesse, se l’emissione di queste nuove azioni non comporta un aumento del capitale emesso; - aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti in occasione di un’acquisizione mediante offerta pubblica di scambio, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; - aventi ad oggetto prodotti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall’autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della normativa comunitaria; - aventi ad oggetto azioni offerte, assegnate o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti e dividenti versati sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividenti, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell’offerta; - aventi ad oggetto strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte dell’emittente che abbia strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o da parte dell’impresa controllante, di un’impresa controllata, collegata o sottoposta a comunque controllo, a condizione che detti strumenti finanziari siano della stessa classe di quelli già emessi alla negoziazione nello stesso mercato e che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell’offerta.

A norma dell’art. 98, 1° comma del T.U., “il prospetto nonché gli eventuali supplementi approvati dalla Consob sono validi ai fini dell’offerta degli strumenti finanziari comunitari negli altri Stati membri dell’Unione Europea”, intendendosi per strumenti comunitari i valori mobiliari e le quote dei fondi chiusi. Condizione necessaria per l’efficacia del prospetto in un altro stato dell’Unione è semplicemente che la Consob, su richiesta dell’emittente o dell’offerente, trasmetta, entro tre giorni dalle richieste, all’autorità del paese nel quale si svolgerà l’offerta un’attestazione della conformità alla direttiva 2003/71 del prospetto, nonché copia dello stesso eventualmente tradotta. Specularmene “ove l’offerta di strumenti finanziari comunitari sia prevista in Italia, quale Stato membro ospitante, il prospetto e gli eventuali supplementi approvati dall’autorità dello Stato membro d’origine possono essere pubblicati in Italia, purché siano rispettate le procedure di notifica previste dalle disposizioni comunitarie”. Nell’ipotesi invece in cui l’emittente abbia sede legale in un paese extracomunitario e l’offerta debba svolgersi in Italia, “la Consob può approvare il prospetto redatto secondo la legislazione del Paese extracomunitario se il progetto è stato redatto conformemente a standard internazionali definiti dagli organismi internazionali delle Commissioni di Vigilanza dei mercati” e “le informazioni richieste, incluse le informazioni di natura finanziaria, siano equivalenti alle prescrizioni previste dalle disposizioni comunitarie”. Il controllo della Consob relativo alle operazioni di offerta al pubblico di prodotti finanziari non si limita all’esame e alla valutazione della comunicazione e del prospetto informativo, ma si estende anche ai soggetti (emittenti, proponente, collocatore) coinvolti nell’offerta; soggetti ai quali vengono imposti obblighi di trasparenza e di correttezza. Più esattamente - dalla data della comunicazione alla Consob dell’offerta, gli emittenti, gli offerenti e gli intermediari incaricati del collocamento devono (se richiesto dalla Consob) diffondere al mercato le notizie, relative all’offerta, ritenute necessarie per l’informazione del pubblico.

Essi hanno, altresì, dalla stessa data gli obblighi di informazione verso la Consob previsti per le società quotate, nel senso che quest’ultima può richiedere loro informazioni ed assoggettarli ad ispezioni al fine di vigilare sulla correttezza delle informazioni fornite al pubblico e può farlo fino ad un anno dalla conclusione dell’offerta. Gli emittenti, inoltre, sottopongono a revisione contabile il bilancio d’esercizio e quello consolidato eventualmente approvati o redatti nel periodo dell’offerta; - il Testo Unico ha poi affidato alla Consob il compito di stabilire “le modalità di svolgimento dell’offerta anche al fine di assicurare la parità di trattamento tra i destinatari” nonché di individuare “le norme di correttezza che sono tenuti a osservare l’offerente, l’emittente e chi colloca i prodotti finanziari nonché coloro che si trovano in rapporto di controllo o di collegamento con tali soggetti”. Per questo motivo il Regolamento Emittenti, oltre a fissare le norme di correttezza che le varie categorie di soggetti coinvolti nell’offerta debbono osservare, ha stabilito che l’offerta è revocabile solo nei casi previsti dal prospetto informativo e che i criteri di riparto devono assicurare la parità di trattamento tra gli aderenti. A norma dell’art. 100, 1° comma, lett. a), le offerte rivolte ai soli investitori qualificati non sono soggette alla disciplina prevista per le offerte al pubblico di prodotti finanziari e in particolare all’obbligo della previa pubblicazione di un prospetto informativo. L’art. 100-bis del T.U. dopo aver affermato che “la successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di un’offerta al pubblico esente dall’obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma offerta al pubblico nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all’art. 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100”, stabilisce che “si realizza una offerta al pubblico anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all’estero di un collocamento riservato a investitori qualificati siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori qualificati e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilità previsti dall’articolo 100”.

Alla Consob sono affidati importanti poteri “conoscitivi” e “interdittivi” per assicurare l’osservanza delle norme dettate per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari. Dal momento della comunicazione la Consob ha il potere di acquistare dall’emittente tutte le informazioni previste (per le società quotate) dall’art. 115 del T.U. e analoghi poteri ha anche nei confronti degli altri soggetti coinvolti nella sollecitazione. Non solo, ma qualora sussista un fondato sospetto di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative alla sollecitazione, essa “può richiedere, entro un anno dall’acquisto o dalla sottoscrizione, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti agli acquirenti o sottoscrittori dei prodotti finanziari” e tale potere sussiste “anche nei confronti di coloro per i quali vi è fondato sospetto che svolgano un’offerta al pubblico in violazione” delle predette norme. L’art. 191 del T.U. prevede che chiunque effettua offerte al pubblico di prodotti finanziari senza averne data previa comunicazione alla Consob o pubblica un prospetto non approvato dalla Consob “è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore ad un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso”. Inoltre, in base all’art. 173-bis TUF, “chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per l’offerta al pubblico di prodotti finanziari o l’ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l’intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.

Tratto da IL MERCATO MOBILIARE di Fabio Muzzolu
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