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Le Fonti Comunitarie


I trattati di origine comunitaria (Trattato di Roma sulla CEE, Atto unico europeo, Trattato di Maastricht. Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza) sono entrati a far parte dell’ordinamento giuridico italiano per effetto dell’art. 80 Cost.
I trattati sono alla base del diritto comunitario derivato che si costituisce di norme poste in essere  dagli organi comunitari: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri.
I trattati europei, a differenza dei trattati internazionali, prevedono e disciplinano un ordinamento sopranazionale i cui organi possono creare norme che si indirizzano agli Stati quanto ai cittadini.
Il rapporto tra ordinamento comunitario e ordinamento nazionale è concepito dalla Corte costituzionale come un rapporto tra ordinamenti distinti ma coordinati. Infatti le norme comunitarie sono emanazione di una fonte di produzione autonoma, propria di un ordinamento distinto da quello interno.
Tuttavia la Corte di giustizia considera i due ordinamenti come uno unico.
Nella gerarchia delle fonti, le norme comunitarie sono posta ad un livello più elevato rispetto alle norme interne che verranno disapplicate se contrastanti con le prime.
a) I regolamenti (art. 249 Trattato) hanno portata generale nel senso che si rivolgono a categorie di destinatari (Stati e cittadini) determinate in modo astratto; inoltre sono obbligatori in tutti i loro elementi; sono direttamente applicabili negli ordinamenti a prescindere da un qualsiasi atto di recepimento.
b) Le direttive vincolano gli Stati membri per quando riguarda il risultato da raggiungere, mentre è rimessa alla discrezione degli Stati l’adozione degli strumenti e dei mezzi per raggiungerlo. Da questo punto di vista che le direttive sono uno strumento di legislazione indiretta.
Tuttavia è riconosciuto anche un effetto diretto quando contengono disposizioni precise ed incondizionate la cui applicazione non richiede un atto di recepimento.
Scaduto il termine entro cui deve essere recepita la direttiva, le disposizioni precise e incondizionate acquistano efficacia diretta nell’ordinamento dello Stato inadempiente.
c) Le decisioni sono atti comunitari che riguardano casi specifici. Essi sono simili a provvedimenti amministrativi, hanno effetto diretto e sono obbligatori per i destinatari in esse indicati.
d)  Mentre le sentenze della Corte di giustizia hanno effetto diretto negli ordinamenti degli Stati membri, le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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