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I diritti del consumatore

Ma il lavoratore subordinato oggi non è l'unica figura debole all'interno di un ordinamento giuridico. Accanto al lavoratore subordinato a partire dagli anni '70 viene emergendo un'altra figura di soggetto debole destinataria di una serie di norme di tutela: il consumatore.
Il legislatore interviene con una serie di regole che a volte governano la procedura contrattuale, altre volte il contenuto del contratto, stabilendo che il consumatore è un soggetto debole quindi se conclude un contratto questo contratto non può avere certe caratteristiche.
Vi è quindi la disciplina delle clausole vessatorie contenuta all'interno di un contratto concluso da un consumatore con un operatore professionale. La clausola vessatoria è tale quando è totalmente squilibrata a sfavore del consumatore, ed è nulla.
La disciplina è contenuta nel codice del consumo di recente entrato in vigore, prima era l'art. 1469 bis del codice civile.
Questo tipo di disciplina deriva dall'attuazione di una direttiva comunitaria, quindi troviamo le stesse norme in tutti i Paesi dell'Unione Europea.
D'altro canto il legislatore con riferimento al consumatore si è posto anche un altro itinerario, prevedendo con riferimento a certi contratti regole atte a garantire non tanto un contenuto contrattuale, quanto piuttosto un procedimento di formazione del contratto, allorché possono entrare in gioco dei fattori potenzialmente perturbativi: è la disciplina dei contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali dell'imprenditore, le cosiddette “vendite porta a porta”.
Questo perché il legislatore ha ritenuto che il contratto di vendita porta a porta sia un contratto concluso sulla base di una strategia che può cogliere il consumatore in un momento di capacità critica affievolita, quindi sia una strategia finalizzata a promuovere i cosiddetti acquisti d'impulso: un soggetto fa un acquisto del quale magari non è convinto.
Con riferimento a questo tipo di acquisto il legislatore non è intervenuto o vietando o imponendo l'acquisto al prezzo di mercato, ha quindi lasciato dal punto di vista contenutistico piena libertà alle parti, ma è intervenuto prevedendo una regola che entra in gioco al momento della formazione del contratto: il diritto di pentimento, cioè il consumatore che acquista al di fuori dei locali commerciali dell'imprenditore (per strada, durante un contatto a casa, attraverso contatto telefonico, mediante internet o televisione, mediante catalogo) ha diritto, a seconda del tipo di acquisto dal momento della sottoscrizione dell'ordine oppure dal momento della ricezione della merce ordinata, di poter riflettere per un certo numero di giorni, da 7 a 10 a seconda del tipo di contratto.
Questo “cooling off period” o “délai de refléxion” serve per far sì che il consumatore rifletta sul suo acquisto e se sulla base di questa riflessione ritiene effettivamente che gli serva il bene acquistato il contratto diventa valido ed efficace. Altrimenti manda una comunicazione alla controparte restituendo il bene, ed in quel caso il contratto viene meno, insieme all'obbligo del consumatore di pagare il prezzo.
Siamo di fronte ad una regola che in Francia (con dei prodromi in Inghilterra perché gli inglesi disciplinano questo tipo di contratti già a partire dalla metà degli anni '60, anche se si limitano ai contratti dove il consumatore acquista al di fuori dei locali commerciali dell'imprenditore ma a credito, perché il grosso problema secondo gli inglesi era che l'acquisto a credito non comporta l'esborso immediato della somma di denaro, quindi un soggetto può essere indotto, confidando di poter far fronte in futuro agli obblighi assunti, a compiere operazioni che lo portano ad un indebitamento eccessivo) all'inizio degli anni '70, a causa del fenomeno delle “vendite aggressive”, cioè le vendite dei piazzisti che andavano porta a porta. I prodotti erano per la maggior parte dei prodotti legati alla gestione della casa proposti a casalinghe, quindi a persone che quel prodotto lo conoscevano dal punto di vista tecnico fino ad un certo punto.
Presso i francesi sorge quindi una disciplina del fenomeno, poi a partire dalla metà degli anni '80 la comunità europea fa propria questa disciplina recependola in una direttiva e di conseguenza il modello francese viene recepito da tutti gli Stati della comunità europea, a partire dall'Italia con il decreto 52/1990.
Intervengono poi altre direttive sui contratti a distanza e sui contratti conclusi on line.

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