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La ripartizione dell’attivo (artt. 110 e ss.)


La ripartizione dell’attivo avviene sulla base di un prospetto delle somme disponibili e di un progetto di ripartizione delle stesse predisposto dal curatore ogni 4 mesi dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo come dispone l’art.110. il curatore in pratica, dichiarato di avere a disposizione una certa somma da distribuire, indica i creditori della procedura secondo l’ordine fissato dall’art.111 e, stabilita una percentuale, precisa anche una somma erogabile per ogni creditore. Il curatore presenta il prospetto delle somme disponibili con il progetto di ripartizione al giudice che, preliminarmente ne ordina il deposito in cancelleria, disponendo che tutti i creditori, compresi quelli per i quali ci sono in corso opposizioni o impugnazioni allo stato passivo, siano avvisati. I creditori, entro 15gg dalla comunicazione, possono proporre opposizione al progetto e qui si possono aprire 2 ipotesi:
• O nessuno dei creditori propone opposizione al progetto nel termine di legge e allora ne consegue che il giudice, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto.
• O uno o più creditori propongono opposizione al progetto, il quale viene ugualmente dichiarato esecutivo ma con accantonamento delle somme corrispondenti alle somme oggetto di contestazione; il provvedimento che poi decide sul reclamo dispone poi sulla destinazione di queste somme accantonate.

ORDINE DI DISTRIBUZIONE DELLE SOMME (art.111)
Il progetto di riparto deve rispettare un certo ordine di distribuzione delle somme disponibili, il quale è fissato dall’art.111 e precisamente, il co.1 stabilisce che le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo sono erogati in primo luogo per i crediti prededucibili; poi per i privilegi; in ultimo per i chirografari.

• CREDITI PREDEDUCIBILI: sono quelli così indicati dalla legge o, in mancanza sono prededucibili quei crediti sorti in occasione delle procedure concorsuali (co.2). Devono essere accertati con specifiche modalità. A) Se un credito non viene contestato da nessuno, quale credito prededucibile, il credito viene trattato come tale. B) se, invece, c’è contestazione, bisogna separare i crediti prededucibili relativi ad esemp. al compenso degli avvocati, arbitri, ecc. da quelli di tutti gli altri come quelli dei fornitori dell’impresa fallita, ecc. I primi vengono accertati dal tribunale e i secondi vengono accertati con le stesse modalità dell’accertamento dello stato passivo. C) se il credito prededucibile contestato sorge dopo la verifica dello stato passivo, l’accertamento si ha utilizzando la tecnica relativa alle domande tardive dei crediti. Da questo si ricavano 2 principi: il primo è quello che i crediti prededucibili vengono pagati con preferenza rispetto a tutti gli altri e con proporzionalità tra loro; il secondo è che il pagamento si ha con denaro diverso da quello che si ricava dalla vendita di beni oggetto di pegno o ipoteca in quanto in questi casi la priorità nel pagamento ce l’hanno i creditori ipotecari o pignoratizi.

• CREDITI ASSISTITI DA PRELAZIONE: la legge con riferimento a questi crediti separa i privilegi generali da quelli dovuti a pegno e ipoteca. Quelli con privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare. Se non sono soddisfatti integralmente concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari. I creditori muniti di privilegio speciale, invece, hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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