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Art. 18 dello Statuto e tutela reale del posto di lavoro

I rimedi contro il licenziamento illegittimo, al di là di quale sia la causa, tengono in considerazione le dimensioni aziendali. L'art. 18 dello Statuto dei lavoratori, infatti, prevede un forma di tutela reale, che comporta la reintegrazione obbligatoria del lavoratore, solo a favore delle imprese con più di 15 dipendenti all'interno della stessa unità produttiva o dello stesso comune (5 dipendenti per le imprese agricole), o comunque con almeno sessanta dipendenti totali . In caso contrario si ha una tutela obbligatoria: il datore di lavoro può scegliere tra la riassunzione ed il pagamento di una penale. Nel computo dei dipendenti utili per raggiungere i limiti sopra citati, rientrano tutti i lavoratori occupati, compresi dirigenti, lavoratori con contratto di formazione e lavoro (non più stipulabile), a tempo indeterminato parziale. Sono esclusi, invece, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento, quelli assunti sulla base di un contratto di somministrazione, con contratto di apprendistato o di inserimento, e sono, inoltre, esclusi il coniuge ed i parenti entro il secondo grado del datore di lavoro. 
Entro questi limiti il licenziamento nullo, discriminatorio o altrimenti vietato, quello annullabile, per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, e quello inefficace, per mancata osservanza dei requisiti di forma, il datore di lavoro è condannato alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno subito dal lavoratore. 
Il diritto alla reintegrazione ed al risarcimento si prescrive in 10 anni (diversamente dalle singole azioni di nullità e annullamento in linee generali, l'una imprescrittibile, l'altra quinquennale). 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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