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Reintegrazione nel posto di lavoro e procedure d'urgenza: art. 700 c.p.c. ed art.28 dello Statuto

Reintegrazione nel posto di lavoro e procedure d'urgenza: art. 700 c.p.c. ed art.28 dello Statuto 

Per la tutela del licenziamento illegittimo è prevista una procedura giudiziale che acceleri i tempi della decisione: si tratta del procedimento cautelare d'urgenza previsto dall'art. 700 del c.p.c: il lavoratore ha l'onere di dimostrare l'illegittimità del licenziamento e più precisamente la NON MANIFESTA INFONDATEZZA del diritto vantato (fumus bon iuris) e l'esistenza di un pregiudizio irreparabile ed imminente per sé ed i familiari (periculum in mora). 
Per i casi di licenziamento discriminatorio antisindacale è previsto un apposito strumento dall'art.28 dello Statuto dei lavoratori: il giudice del tribunale, infatti, può decidere da subito per un reintegro del soggetto e qualora il datore di lavoro non ottemperi, va incontro alle conseguenze previste dall'art.650 del codice penale. 
N.B. la pagina 201, almeno soggettivamente, non è comprensibile o almeno non si presenta dettagliata ed esaustiva. La lettura dell'art.28 dello Statuto peggiora la situazione, non aiutando nell'interpretazione.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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