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La tutela obbligatoria e l'alternativa tra riassunzione e pagamento di una penale

Nei casi esclusi dall'art.18 dello Statuto dei lavoratori e, in linee generali, nei casi che non rientrano nella tutela reale, si attua una tutela obbligatoria. Il datore di lavoro è comunque obbligato a giustificare il licenziamento, ma qualora non lo faccia ha dinanzi a se due alternative: reintegrare entro tre giorni il lavoratore o corrispondergli un'indennità in base alla scelta del giudice e relativa all'anzianità di servizio del lavoratore. Si va da un minimo di 2,5 mensilità di retribuzione fino a 14 mensilità in caso di lavoratore con almeno 20 anni di anzianità di servizio. Il licenziamento, comunque, è in tal caso illegittimo, ma NON annullabile, semplicemente illecito: il rapporto di lavoro si estingue in ogni caso, almeno che il datore non disponga la riassunzione del prestatore. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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