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Il concordato fallimentare (artt. 124 e ss.): differenza tra concordato fallimentare e concordato preventivo


Il concordato fallimentare costituisce il momento negoziale del fallimento, trattandosi un accordo tra chi lo propone e i creditori concorsuali. La dottrina l’ha nominato “fallimentare” per mettere in luce la sua collocazione interna alla procedura fallimentare a differenza del concordato preventivo che vuole prevenire il fallimento. Quindi mentre il concordato preventivo è un accordo per evitare il fallimento, il concordato fallimentare è un mezzo per concluderlo sostituendo alla liquidazione fallimentare e alla ripartizione dell’attivo, un soddisfacimento concordato dei creditori più celere e quindi più conveniente.
Il concordato fallimentare si inserisce, prendendone il posto, nel fallimento già aperto, a differenza del concordato preventivo che può essere instaurato solo fino a quando non sia dichiarato il fallimento. In questo modo mentre il concordato fallimentare interviene nel fallimento accelerandone la chiusura e quindi la cessazione degli effetti, quello preventivo vuole evitare il fallimento e quindi la determinazione degli effetti. La riforma ha inciso su questa disciplina sotto diversi aspetti: è stata ampliata la sfera dei soggetti legittimati a presentare proposta di concordato fallimentare ; è stato anticipato il momento in cui può essere avanzata la proposta; è stata introdotta la possibilità di suddividere i creditori in classi offrendo a ciascuna classe un trattamento diverso; è stata prevista la possibilità di soddisfare parzialmente i creditori privilegiati.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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