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La dichiarazione dell'imposta sulle successioni e donazioni


Sono obbligati a presentare la dichiarazione di successione: i chiamati all’eredità ed i legatari, nonché i loro eventuali rappresentanti legali anche quando la successione si è aperta a seguito di dichiarazione di morte presunta; gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità giacente; gli esecutori testamentari.
La dichiarazione, oltre a riportare gli estremi identificativi del defunto e dei singoli chiamati all’eredità e legatari, deve recare, altresì ed in specie: la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori, l’esposizione delle passività e degli oneri deducibili come pure le riduzioni e detrazioni spettanti, con la specificazione dei correlativi documenti di prova, ed il valore globale netto dell’asse ereditario.
La dichiarazione deve essere redatta su apposito stampato conforme a quello approvato dal Ministero dell’economia delle finanze e sottoscritta da almeno uno degli obbligati; in mancanza la dichiarazione è nulla.
La presentazione deve avvenire entro un anno dalla apertura della successione mediante consegna o spedizione per raccomandata all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente.
Merita sottolineare che la dichiarazione di successione non contiene mai la liquidazione dell’imposta dovuta; infatti è l’ufficio medesimo che procede alla determinazione dell’ammontare dell’imposta, provvedendo poi a comunicarlo al contribuente mediante apposito avviso di liquidazione.
Per quanto riguarda l’imposta sulle donazioni, è previsto espressamente che gli atti di donazione siano soggetti a registrazione secondo le disposizioni sull’imposta di registro.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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