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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1 CAPO II – ART. 25

Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917 - titolo 1- CAPO II – ART. 25

CAPO II – REDDITI FONDIARI - ART. 25 – REDDITI FONDIARI
1. Sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano.
2. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Sono un tipo di reddito che non genera perdite, piuttosto non genera reddito, ma non può generare perdite.
Non siamo di fronte a redditi effettivi, ma a redditi medi, stimati.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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