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Disciplina dell’assegno bancario e dell’assegno circolare

Le banche sono le uniche entità autorizzate dall’ordinamento ad emettere delle passività spendibili che sono assimilabili alla moneta (non identiche poiché non vi è l’obbligo di accettazione).
L’assegno bancario è disciplinato dalla legge assegno.
Art. 1 - L’assegno bancario (chèque) contiene:
- la denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
- il nome di chi è designato a pagare (trattario);
- l’indicazione del luogo di pagamento;
- l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso;
- la sottoscrizione di colui che emette l’assegno bancario (traente).
La mancanza di uno di questi elementi comporta la sostituzione con quanto previsto dal legislatore.
In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se più luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l’assegno bancario è pagabile nel luogo indicato per primo.
In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l’assegno bancario è pagabile nel luogo in cui è stato emesso, e, se in esso non vi è uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.
L’assegno bancario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.
L’assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull’assegno bancario si ha per non scritta.
L’assegno bancario non può essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformità di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.
L’assegno bancario può essere pagabile:
- a una persona determinata con o senza l’espressa clausola “all’ordine”;
- a una persona determinata con la clausola “non all’ordine” o altra equivalente;
- al portatore.
L’assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola “o al portatore” ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.
L’assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.
La normativa antireciclaggio impone che gli assegni di importo superiore ai 12500€ devo obbligatoriamente essere nominativi.
L’assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, l’assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Se l’assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l’assegno bancario o col nome delle quali esso è stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.
L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa “all’ordine” è trasferibile mediante girata.
L’assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola “non all’ordine” o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l’assegno bancario.
L’assegno bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.
L’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d’emissione è pagabile nel giorno di presentazione.
Il traente o il portatore dell’assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell’articolo seguente.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola “banchiere” o altra equivalente; è speciale se tra le due sbarre è scritto il nome di un banchiere.
Lo sbarramento generale può essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non può essere trasformato in sbarramento generale.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
L’assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
Un assegno bancario con sbarramento speciale non può essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi è il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato può servirsi per l’incasso di altro banchiere.
Un banchiere non può acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da un altro banchiere. Non può incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.
Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non può essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l’incasso a mezzo di una stanza di compensazione.
Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell’importo dell’assegno bancario.
L’assegno bancario emesso con la clausola “non trasferibile” non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
La clausola “non trasferibile” deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.
La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità italiana.

Tratto da DIRITTO BANCARIO di Fabio Muzzolu
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