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Art. 22 avviso ai creditori per l'accertamento del passivo

Ultimo aspetto comune tutti di società è previsto dall'art. 22 (avviso ai creditori per l'accertamento del passivo) in base a quale: "il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato d'insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo". Ciò perché tutti crediti devono essere accertati dagli organi della procedura e tutti coloro che entro il termine previsto non fanno pervenire le loro richieste non potranno più vedere soddisfatto il proprio credito. Fuori dalla procedura di accertamento del passivo non si pagano neanche i crediti in prededuzione, si tratta di una tecnica della procedura liquidatoria che il legislatore stranamente adotta per una procedura recuperatoria perché l'alternativa finale è sempre la liquidazione La portata innovativa di questa legge si trova anche nell'art. 27 rinuncia: "Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'art. 3 sono ammessi alla procedura se presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali". Il legislatore che ha finora osservato solamente l'aspetto monetario della gestione, ossia l'insolvenza a questo punto si sofferma su un aspetto quale quello economico finora ignorato. Il riequilibrio economico si deve poter raggiungere in uno dei 2 modi previsti dal comma 2 del presente art.:
A. tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio d'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione di complessi aziendali);
B. tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a 2 anni (programma di ristrutturazione).
Vi è da dire però che solo in pochissimi casi si applica secondo metodo, questo perché per potersi applicare un programma di ristrutturazione ci sarebbe bisogno che l'impresa non arrivasse ad una condizione patologica estremamente grave cosa che invece in Italia succede quasi mai.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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