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Limitazione del debito dell’armatore


L’istituto della limitazione della responsabilità è stato recepito dal cod. nav. All'articolo 275, il cui primo comma dispone che “per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti dal proprio dolo o colpa grave, l'armatore può limitare il reddito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio”.
A luce di tale criterio, l'armatore sarà quindi chiamato a rispondere per tutte le obbligazioni contratte in relazione ad uno specifico viaggio “nel limite della somma massima pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro progetto del viaggio”: tale beneficio  della limitazione non sarà però applicabile a crediti derivanti da dolo o colpa grave dell'armatore, per i quali quest'ultimo risponde senza limitazione alcuna.

Tratto da DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE di Alessandro Remigio
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