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Dall'indennità di anzianità al trattamento di fine rapporto

Abbiamo precedentemente sottolineato in più occasioni come la retribuzione sia il corrispettivo dell'attività lavorativa di un soggetto. Per ciò che concerne gli effetti patrimoniali al momento della cessazione del rapporto di lavoro, la L. 287/1982 ha sancito la sostituzione della c.d. indennità di anzianità, prevista dal testo originario (oggi modificato) dell'art. 2120 c.c., con il trattamento di fine rapporto (t.f.r.), consistente in un somma di denaro, da corrispondere al lavoratore da parte del datore di lavoro, al momento della conclusione del rapporto contrattuale. L'obbligazione, quindi, nasce al momento della cessazione. 
Già la precedente “indennità di anzianità” aveva subito notevoli modifiche col passare del tempo, dovute ad una variazione della sua funzione da riparatoria-previdenziale, in quanto vista come un'indennità per il lavoro prestato, a retributiva-previdenziale, da corrispondere in qualsiasi caso di cessazione del rapporto lavorativo. Il legislatore ha previsto l'istituzione di un fondo di garanzia presso l'INPS, il quale assicura l'effettivo godimento del t.f.r. da parte del prestatore. 
Mentre l'indennità di anzianità veniva calcolata tramite il prodotto (ricalcolo) di una quota dell'ultima retribuzione per il numero di anni di servizio, il t.f.r. viene determinato dalla somma delle quote di retribuzione accantonate annualmente. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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