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Caratteristiche della dottrina italiana

In Italia la dottrina è divisa.
una parte punta la propria attenzione sulle condizioni contrattuali, ed invoca rimedi che colpiscano i negozi squilibrati, al fine di rettificarli o quanto meno renderli inefficaci. E ciò a prescindere dall'esistenza o meno di approfittamenti illeciti nel corso del processo di formazione del contratto stesso. Questi interpreti si scontrano con un problema: occorre individuare il fondamento di una tale soluzione del diritto positivo, nel codice civile pilastro è invece l'autonomia contrattuale. Tuttavia esistono norme di origine codicistica e non che introducono eccezioni, stabilendo il contenuto di alcuni contratti. Gli interpreti quindi pongono in essere uno sforzo ermeneutico, tendono a presentare tali eccezioni come applicazioni di una regola generale in sfavore verso i contratti ingiusti, che il legislatore non ha espressamente previsto. A sostegno di tale interpretazione citano anche i principi della legislazione uniforme (unidroit e Lando);
dall'altra parte vi sono invece coloro che sostengono che il contratto giusto è quello adeguato al mercato. Perché il contratto si adegui al mercato occorre che il mercato esista e funzioni. In presenza di un mercato realmente funzionante nessun operatore accetta di allontanarsi dalle condizioni in esso vigenti a proprio svantaggio, a meno che non si sbagli o che subisca una costrizione. La lotta per il contratto giusto diventa allora una lotta per il corretto funzionamento del mercato, contro le circostanze che vanno a menomare la capacità degli operatori di accedere al mercato, a protezione del contraente contro i vizi della volontà. Costoro sottolineano che il legislatore comunitario emana delle regole in tema di procedimento formativo (p.e. Nel caso di compravendita di bene in multiproprietà vi deve essere un prospetto estremamente dettagliato per quanto concerne le modalità di godimento del bene; se si vuole concludere un contratto di acquisto di prodotti finanziari il venditore deve fornire informazioni dettagliate sull'investimento), quindi il trend secondo questi studiosi è la protezione del soggetto dalle sue debolezze, non l'imposizione di un certo contenuto.

L'imprenditore debole quindi viene sempre più tutelato, ma non prevedendo un contenuto imperativo dei contratti che lui firma, bensì delle regole che lo pongano al sicuro da costrizioni, abusi della sua condizione di necessità.

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