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I caratteri generali dell’assicurazione


Il contratto di assicurazione richiede, per legge, la forma scritta ad probationem: l’assicuratore è tuttavia tenuto a consegnare all’assicurato la c.d. polizza di assicurazione da lui sottoscritta.
Esso rappresenta il paradigma del contratto standard con clausole unilateralmente predisposte, ed è, dunque, uno dei campi in cui viene più spesso in rilievo la normativa sulle clausole vessatorie nei contratti con i consumatori.
La prestazione dell’assicuratore può essere prevista a favore di soggetto diverso da quello che stipula il contratto: si tratta del caso dell’assicurazione per conto altrui (persona identificata nel contratto) o dell’assicurazione per contro di chi spetta (dove il beneficiario è identificabile in base a parametri oggettivi: per esempio, il possessore di un capannone industriale); in tal caso il pagamento dei premi fa carico al contraente e i diritti spettano al beneficiario, che assume la veste di assicurato.
Presupposto del contratto di assicurazione è il rischio, cioè l’evento futuro o incerto al cui verificarsi sorge il diritti dell’assicurato alla prestazione dell’assicuratore: se il rischio viene meno dopo la conclusione del contratto, questo si scioglie.
La diminuzione o l’aggravarsi del rischio durante il corso del contratto possono dar luogo a modificazioni del premio.
Il premio, così e denominato il corrispettivo in favore dell’assicuratore, può essere pagato anticipatamente in unica soluzione oppure a scadenze periodiche, il mancato pagamento provoca la sospensione del contratto e la sua risoluzione se, entro 6 mesi, l’assicuratore non agisce per l’inadempimento, fermo restando il diritto al premio e alle spese per il periodo in corso.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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