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Diritto all'anticipazione del t.f.r.

L'art. 2120 c.c. prevede, inoltre, la possibilità per i lavoratori con almeno 8 anni di servizio a chiede un'anticipazione del t.f.r. di importo non superiore al 70% del t.f.r. fino a quel momento maturato. L'anticipazione può essere richiesta una sola volta durante tutto il rapporto di lavoro e deve essere giustificata da comprovati motivi di necessità di cure mediche o per l'acquisto della prima casa, nonché per le spese da sostenere da parte del genitore lavoratore nei primi 8 anni di vita del bambino. Tra l'altro, il datore di lavoro, non è obbligato a corrispondere l'anticipazione, in quanto legittimati all'anticipazione sono solo il 10% degli aventi titolo per raggiungimento degli 8 anni di servizio e comunque non più del 4% dei dipendenti di un'impresa. Tra l'altro l'impresa che versi in una condizione di crisi non potrebbe fronteggiare il pagamento anticipato di t.f.r. e ne è esonerata. 
I contratti collettivi, ma anche quelli individuali, possono prevedere condizioni di miglior favore per quanto concerne i limiti soggettivi ed oggettivi imposti all'erogazione dell'anticipazione.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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