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Art.2622 - Comma 4 e 5

I commi 4 e 5 sono stati aggiunti nel 2005 dalla legge sul risparmio. In particolare il legislatore aveva introdotto queste norme con la riforma del 2002, che aveva seguito un’impostazione di tipo patrimonialistico. Una delle regole che governano il diritto penale è quella che se entra in vigore una norma più favorevole per chi ha commesso il reato, questa norma vale oltre per chi commetterà quel reato in futuro, anche per chi lo ha commesso in precedenza, purché non sia stato un fatto già definito da sentenza passata in giudicato. In particolare le nuove disposizioni si applicavano anche a quei fatti commessi prima del 2002 e hanno trovato applicazione nel momento in cui dopo il 2002 si è scoperto che i bilanci precedenti al 2002 erano falsi (Cirio, Parmalat). Il legislatore nel 2005, siccome si trattava di società quotate, ha cercato, sulla scia delle grande proteste di opinione pubblica, di ricorrere ai ripari e ha previsto un inasprimento di pena che determina il passaggio della pena da 1 a 4 anni, a una soglia da 2 a 6 anni, quando il fatto (solo per le società quotate) di cui al 3° comma, cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.
Se questa norma di cui ai commi 4 e 5 non ci fosse stata, cioè se la situazione fosse rimasta quella che era tra il 2002 e il 2005, avrebbe potuto trovare applicazione la norma di cui all’art.61 del codice penale (norma generale) che dice che se un certo fatto provoca un danno patrimoniale di rilevante entità la pena viene aumentata di 1/3.
Se avessimo applicato l’aggravante alla norma che prevede la reclusione da 1 a 4 anni, il limite massimo sarebbe diventato 5 anni e 4 mesi in tutto. Il legislatore invece ha deciso di inserire una norma apposita che non permette più di applicare la norma generale dell’art.61. Questa disposizione serve a ottenere un massimo di 6 anni (8 mesi in più). Il prezzo però è quello che bisogna provare che sia stato cagionato un grave nocumento ai risparmiatori.
Il legislatore al comma 5 dice quando il nocumento è da considerare grave. Il primo elemento che deve avere il nocumento è che deve riguardare un certo numero di risparmiatori, pari allo 0,1 * 1000 delle persone risultati dall’ultimo censimento ISTAT. L’ultimo censimento ISTAT ammontava a 57 milioni e mezzo di persone (adesso forse siamo qualcuno di più), quindi facciamo riferimento a circa 5 750 persone. Anche il secondo elemento non è molto chiaro.
Per verificare che il nocumento ai risparmiatori è stato grave è necessario che l’accusa dimostri che la falsità del bilancio abbia provocato un danno alla società, ai soci e ai creditori, che costoro ne hanno fatto querela, che ci sia stato un danno grave nelle società quotate e questo grave nocumento deve aver danneggiato un numero di risparmiatori o abbia determinato la distruzione o la riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per 1000 del PIL. Questa seconda parte non ha mai trovato applicazione neanche una volta.
Il legislatore voleva inasprire la sanzione, ma ha ottenuto l’effetto contrario, perché la prova del grande nocumento è ancora più difficile di quanto lo fosse prima. Questa parte era da eliminare in un’ottica di riforma ritornando a un modello di tipo pubblicistico.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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