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Contratti e impresa bancaria


Le banche, soprattutto fino a pochi anni fa, sono state le assolute protagoniste del finanziamento alle imprese tramite il risparmio raccolto presso il pubblico (c.d. doppia intermediazione).
Esse sono anche i più importanti attori:
- nel settore dell’investimento in strumenti finanziari;
- nell’ambito delle c.d. operazioni parabancarie di finanziamento dell’attività di impresa;
- nell’intermediazione del sistema dei pagamenti.
Le banche sono soggetti cui è riservato lo svolgimento dell’attività bancaria, definita come “la raccolta del risparmio fra il pubblico e l’esercizio del credito”.
Si comprende dunque agevolmente la ragione per cui, in attuazione del precetto costituzionale di tutela del risparmio (art. 47 cost.), l’attività bancaria è sottoposta a una legislazione di vigilanza e controllo.
Di tale regolamentazione, in questa sede, possono solo sintetizzarsi i dati essenziali:
- lo svolgimento dell’attività bancaria va autorizzato dalla Banca d’Italia ed è riservato a s.p.a. o cooperative che rispondano a certi requisiti;
- le banche sono sottoposte alla vigilanza del Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) e della Banca d’Italia;
- per le principali operazioni che attengono alla proprietà e all’organizzazione della banca (per esempio, acquisto di partecipazioni rilevanti nel capitale della banca, fusioni e trasformazioni) è necessaria l’autorizzazione della Banca d’Italia;
- le banche sono esonerate dal fallimento e sottoposte ad amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa.
In attuazione della direttiva CE 2002/87 viene regolata la c.d. vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari; cardine della normativa è l’individuazione di un coordinatore fra le Autorità di vigilanza competenti.
Tradizionalmente le regole sul corretto svolgimento dell’attività bancaria erano separate da quelle sui contratti bancari.
Questa distinzione è stata recentemente superata proprio nel TUB; in esso è stata inserita una vera e propria parte generale del diritto dei contratti bancari ispirata all’esigenza di tutela della clientela: principalmente sul piano della trasparenza e della chiarezza delle condizioni contrattuali, ma, in parte, anche su quello del riequilibrio fra le parti.
La violazione delle norme di legge e regolamenti in materia non è più un “affare” fra privati, ma espone le banche e i suoi organi ai controlli e ai provvedimenti sanzionatori dell’autorità di vigilanza.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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