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La procedura di esdebitazione (artt. 142 e ss.)


Gli artt. 142, 143 e 144 introducono un nuovo istituto fallimentare, l’esdebitazione. La procedura di esdebitazione prevede che il fallito persona fisica possa liberarsi dei debiti concorsuali a condizione che sussistano determinate circostanze e a seguito di una determinata procedura che si conclude con l’emanazione di un decreto da parte del tribunale che produce degli effetti.
LE CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI (art.142)
Le condizioni per essere ammessi sono:
• Che il fallito abbia cooperato con gli organi della procedura, fornendo tutte le informazioni necessarie e la documentazione utile all’accertamento del passivo pestandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni.
• Che il fallito non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura.
• Che il fallito non abbia violato le disposizioni di cui all’art.48 e cioè abbia sempre consegnato al curatore la propria posta, anche elettronica.
• Che il fallito non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei 10 anni precedenti la richiesta.
• Che il fallito non abbia distratto l’attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito.
• Che il fallito non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e altri delitti.
Se sussistono tutte queste condizioni, l’esdebitazione può essere riconosciuta al fallito e tuttavia perché questo avvenga, è necessario che sussistano altre 2 condizioni fondamentali:
• Che il fallito sia una persona fisica e non una società commerciale, cosicchè è da escludere l’esdebitazione per il fallimento personale di soci in società di persone.
• E’ necessario poi che la procedura fallimentare abbia soddisfatto, almeno in parte, i creditori ammessi allo stato passivo.
In ogni caso l’esdebitazione non può avere ad oggetto 2 categorie di crediti:
• Gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti non compresi nel fallimento.
• I debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
L’esdebitazione libera l’imprenditore persona fisica fallita ma i creditori potranno ugualmente far valere i loro diritti di credito nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori, se ci sono.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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