Skip to content

Fasi del processo di consolidamento

Il processo di consolidamento si articola in due fasi fondamentali:
LE OPERAZIONI PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO:
Verifiche e operazioni tese a rendere omogenei i sistemi informativi di bilancio delle singole aziende incluse nell’area di consolidamento
- Omogeneità delle date di chiusura
- Omogeneità degli schemi di bilancio
- Omogeneità dei criteri di valutazione
LE OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
Il bilancio consolidato non è dato dalla mera somma algebrica dei bilanci d’esercizio. Questa somma è la base di partenza, sulla quale c’è da applicare delle rettifiche di consolidamento.
La somma è data dall’aggregazione delle attività, delle passività, dei componenti positivi e negativi di reddito della capogruppo con i corrispondenti valori delle imprese controllate rientranti nell’area di consolidamento
1° RETTIFICA : Eliminazione del valore delle partecipazioni della capogruppo nelle controllate (questo valore si legge nell’attivo B III) contro il corrispondente valore del patrimonio netto delle controllate. Si elimina perché rappresenta un valore interno al gruppo.
2° RETTIFICA : Eliminazione dei valori (patrimoniali, finanziari e reddituali) derivanti da operazioni tra società del gruppo.
Infine valutazione delle partecipazioni nelle aziende non consolidate.
CONSOLIDAMENTO INTEGRALE
Lo stato patrimoniale consolidato riprende tutti gli elementi patrimoniali della società capogruppo, ad eccezione delle partecipazioni nelle società controllate il cui valore contabile è sostituito dall’insieme dell’attivo e del passivo delle controllate, determinati secondo le tecniche di consolidamento.
Il conto economico consolidato riprende tutti i conti economici della controllante e delle controllate, determinati secondo le tecniche di consolidamento.

APPROFONDIMENTO RISPETTO ALLA 1° RETTIFICA
L’eventuale differenza negativa tra il valore della partecipazione da consolidare e la corrispondente frazione del patrimonio netto della società controllata può essere iscritta in una delle seguenti voci:
- Voce specifica del patrimonio netto denominata RISERVA DI CONSOLIDAMENTO
- Voce del passivo denominata FONDO DI CONSOLIDAMENTO PER RISCHI ED ONERI FUTURI, quando dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli.

ESEMPIO
PARTECIPAZIONE MADRE = 1 500 (PAGATI)
PATRIMONIO NETTO FIGLIA = 1 800 (VALORE CONTABILE DELLA FIGLIA)
Si suppone che l’azienda abbia fatto un buon affare
1800 – 1500 = 300 : riserva di consolidamento, è una voce che si trova solo nei bilanci consolidati.
L’eventuale differenza positiva tra il valore della partecipazione da consolidare e la corrispondente frazione del patrimonio netto della società controllata, qualora non sia attribuibile a beni specifici della società controllata, può essere iscritta in una:
- Voce specifica dell’attivo denominata DIFFERENZA DA CONSOLIDAMENTO (da ammortizzare)
- In detrazione della RISERVA DI CONSOLIDAMENTO, sino a concorrenza della medesima.
L’azienda ha fatto un cattivo affare. Se la riserva non ha abbastanza capienza, il resto va a CE come perdita.
Nel caso di partecipazioni controllate per una percentuale inferiore al 100%, si attribuirà alle minoranze la quota loro spettante di patrimonio netto
e di risultato di esercizio.
- L’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondenti a partecipazioni di terzi è iscritto in una apposita voce del patrimonio netto denominata CAPITALE E RISERVE DI TERZI
- La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta nel conto economico in una voce denominata UTILE (PERDITA) DELL’ESERCIZIO DI PERTINENZA DEI TERZI.

Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.