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Il procedimento di esdebitazione (art.143)


Se le condizioni sostanziali previste all’art.142 sussistono, il tribunale ai sensi dell’art.143 con il decreto di chiusura del fallimento o su ricorso del debitore presentato entro l’anno successivo, verificate le condizioni e, sentito il curatore e il comitato, dichiara inesigibili nei confronti del debitore già dichiarato fallito, i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente. Quindi, mentre nel sistema precedente, il creditore che non aveva avuto nella procedura fallimentare l’intera soddisfazione del suo credito poteva agire per la differenza contro l’imprenditore fallito tornato in bonis, oggi non può farlo se questi ha ottenuto dal tribunale l’esdebitazione.
Alcuni aspetti della procedura:
• Il provvedimento che dichiara inesigibili i crediti concorsuali può essere pronunciato sia su ricorso del debitore sia d’ufficio dal tribunale con il decreto di chiusura del fallimento.
• La dichiarazione di inesigibilità dei crediti ha la forma del decreto e sarà pronunciato dal tribunale in composizione collegiale, e in particolare i giudici componenti del collegio che pronunceranno sull’esdebitazione devono essere gli stessi già nominati nella procedura di fallimento.
• Non è specificato che il decreto dev’essere motivato anche se appare evidente che nel pronunciare l’inesigibilità, il giudice deve comunque motivare sull’esistenza delle circostanze previste nell’art.142 e sui pareri ricevuti dal curatore e dal comitato.
• La procedura non prevede nessuna formalità di rito e nemmeno un’udienza dove si discute della questione. Il tribunale deve solo valutare la sussistenza dei presupposti indicati nell’art.142 e sentire il curatore e il comitato ma né il parere di quest’ultimi né altro non è mai vincolante per il tribunale.
• A seconda che il decreto sia pronunciato d’ufficio o su richiesta del debitore, muta il regime dell’impugnazione di questa decisione e quindi: se il decreto è stato emanato a seguito di ricorso, e quindi è stato chiesto dal debitore, può essere reclamato dai creditori non integralmente soddisfatti, dal PM e da qualunque interessato; se il decreto è stato emanato d’ufficio dal giudice, non sembra impugnabile da nessuno in quanto in questi casi si applica una disciplina che esclude l’impugnazione.
Infine, l’art.144 precisa che il decreto di accoglimento della domanda di esdebitazione, produce effetti anche nei confronti dei debitori anteriori all’apertura del procedimento di liquidazione che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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