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Il diritto di intervento e di voto in assemblea

Possono intervenire in assemblea (insieme ad amministratori, sindaci, rappresentante comune degli azionisti di risparmio e degli azionisti) gli azionisti con diritto di voto e i soggetti che pur non essendo soci hanno il diritto di voto, come l'usufruttuario o il creditore pignoratizio. Il diritto di intervento compete anche al socio che ha dato le proprie azioni in pegno o in usufrutto.
Lo statuto può consentire l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o mediante l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea. I portatori di strumenti finanziari possono essere dotati di diritto di voto su argomenti specificamente indicati, ad essi può essere riservata dallo statuto la nomina di un componente indipendente dal consiglio di amministrazione o consiglio di sorveglianza o sindaco.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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