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Iscrizioni a ruolo in base agli avvisi di accertamento


Sono riscosse mediante ruolo le somme dovute in base agli avvisi di accertamento di imposte sul reddito. Nel caso delle imposte dirette, la riscossione mediante ruolo è l’unica prevista per gli importi dovuti in base agli accertamenti (quindi, una volta ricevuto un accertamento, il contribuente non può pagare ma deve aspettare la cartella di pagamento.
A differenza dell’avviso di accertamento delle imposte sui redditi, l’avviso di accertamento dell’Iva determina un obbligo immediato di versamento.
In relazione al grado di stabilità del titolo della riscossione, la legge distingue tra:
a. Iscrizioni provvisorie: sono quelle eseguite in base ad un avviso di accertamento non definitivo, perché impugnato. Il riscorso avverso un avviso di accertamento, non ne sospende l’esecuzione e può essere riscossa una parte dell’imposta accertata in pendenza del giudicato di primo e secondo grado.
Se la sentenza della Commissione tributaria respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i 2/3 del tributo; in caso di accoglimento parziale del ricorso, il ricorrente deve versare l’intero ammontare imposto dalla sentenza, se inferiore o pari ai 2/3 dell’importo del tributo controverso;
b. Iscrizioni a titolo definitivo: sono quelle che hanno come titolo le dichiarazioni e gli accertamenti definitivi.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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