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Cessazione di efficacia delle norme tributarie


Le leggi cessano di essere efficaci quando sono abrogate, quando sono dichiarate incostituzionali e quando scade il termine previsto.
L’abrogazione di una legge può avvenire in tre modi: - per dichiarazione espressa del legislatore; - per incompatibilità con nuove disposizioni o precedenti; - perché la nuova legge regola l’intera materia già regolata da legge anteriore.
Con l’abrogazione, l’efficacia della legge abrogata cessa ex nunc. Tuttavia essa continua a valere per i fatti avvenuti nell’arco temporale che va dalla sua entrata in vigore fino alla sua abrogazione.
Invece, la dichiarazione di incostituzionalità di una legge ne fa cessare gli effetti ex tunc (effetti retroattivi). In caso di dichiarazione di incostituzionalità di una norma tributaria, le imposte riscosse sulla base di questa devono essere rimborsate.
In conclusione, le norme nazionali, pur rimanendo formalmente vigenti, diventano inapplicabili se sopravviene una norma comunitaria non compatibile con la norma nazionale.
a. Il divieto di referendum abrogativo delle leggi tributarie
E’ da ricordare che le leggi possono essere abrogate mediante referendum. Tuttavia il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi tributarie.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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