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Le deliberazioni nulle

I casi di nullità delle delibere sono stati accresciuti rispetto alla disciplina previgente. La delibera è nulla solo nei tre casi indicati dall'art. 2379:
- illiceità o impossibilità dell'oggetto (oppure quando ha oggetto lecito ma contenuto illecito); es di oggetto impossibile: la delibera per il trasferimento della sede della società su un pianeta, es di oggetto illecito: deliberazione che esclude la distribuzione degli utili ai soci.
- mancata convocazione dell'assemblea (non si ha nullità della delibera nel caso di irregolarità dell'avviso se proviene da un componente dell'organo amministrativo ed è idoneo a consentire colo che hanno diritto di intervento ad essere avvertiti della convocazione;
- mancanza del verbale: il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto; inoltre la nullità per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva.
La nullità delle delibere assembleari può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse entro 3 anni  dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili. La delibera nulla non può essere convalidata.
Anche la dichiarazione di nullità non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi e non può essere esperita se la delibera è sostituita con un'altra conforme alla legge.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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