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I poteri istruttori: imposte di fabbricazione e doganali


Per quanto riguarda le imposte di fabbricazione e di consumo, è di regola prevista una sorta di “vigilanza finanziaria permanente” o comunque un’attività di controllo quanto mai estesa e penetrante, che si esplica fin dal momento in cui imprenditore avvia la produzione dei beni soggetti ad imposizione.
L’amministrazione può in qualsiasi momento eseguire verifiche e riscontri, ispezionare le registrazioni e la contabilità tenute dal fabbricante dei beni gravati dal tributo, applicare agli apparecchi e meccanismi utilizzati nel processo produttivo bolli e suggelli di controllo e addirittura ordinare che vengano adottate, a spese del soggetto passivo, le opere e gli accorgimenti tecnici ritenuti necessari per la tutela degli interessi fiscali.
Con riferimento alle imposte doganali, l’Agenzia delle Dogane ha la facoltà di verificare, per un verso, la natura merceologica dei prodotti importati o esportati al di fuori del territorio doganale e, per l’altro, l’effettiva destinazione ai medesimi impressa.
Non deve meravigliare l’ampia portata dei poteri all’uopo conferiti agli uffici doganali: infatti, questi ultimi possono procedere alla visita totale o parziale delle merci presentate alle dogane, possono prelevare campioni delle merci in questione per inviarli al laboratorio chimico delle dogane, possono procedere direttamente o avvalendosi dei militari della Guardia di finanza alla visita dei mezzi di trasporto di qualunque genere che attraversino la linea doganale.
Tali disposizioni si applicano anche nei riguardi dei bagagli e degli altri oggetti in possesso di coloro i quali attraversino la linea doganale.
I funzionari, in caso di rifiuto e ove vi siano fondati sospetti, possono essere autorizzati dal capo del servizio doganale, con apposito provvedimento scritto specificamente motivato, a sottoporre i soggetti suddetti a perquisizione personale.
Gli uffici sono autorizzati inoltre a invitare gli operatori a comparire di persona o tramite rappresentante ovvero a fornire notizie e documenti concernenti i prodotti che hanno formato oggetto di operazioni doganali.
Siffatte notizie e documenti possono essere richiesti anche ad altri soggetti, pubblici o privati, che risultino comunque essere intervenuti nell’operazione commerciale.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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