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La convalidazione oggettiva, la convalidazione soggettiva e la rinnovazione degli atti nulli


La disciplina delle nullità per vizi inerenti a requisiti di forma-contenuto è pertanto quanto di più antiformalistico si possa immaginare.
Espressione diretta di questo principio sono:
- la convalidazione oggettiva ex art. 1563 c.p.c.: l'esercizio tempestivo ad opera della controparte del potere cui era funzionale il requisito di forma mancante rende irrilevante il vizio che non potrà essere più denunciato da alcuno;
- la convalidazione soggettiva ex art. 157 c.p.c.: ove il requisito di forma-contenuto sia funzionale all'esercizio di un potere della controparte e non del giudice, l'unico soggetto legittimato a dolersi della mancanza del requisito è la controparte (l'art. 157 c.p.c., pertanto, sottrarre tali eccezioni di rito alla rilevabilità d'ufficio).
Ai sensi dell'art. 1572 c.p.c. "la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notifica di esso".

La disciplina dell'art. 157 c.p.c. è lacunosa; nulla essa dice:
- riguardo all'ipotesi in cui il requisito mancante sia funzionale all'esercizio di un potere del giudice: in casi di tale specie è da ritenere che la nullità possa e debba essere rilevata d'ufficio e, stante la doverosità che non facoltatività dei poteri del giudice, il rilievo non sia soggetto a preclusioni o decadenze;
- riguardo all’ipotesi in cui il requisito mancante abbia impedito alla controparte di avere conoscenza del processo e di conseguenza la parte non si sia costituita in giudizio: probabilmente la soluzione più corretta è quella di ritenere che in tali casi il giudice sia sempre legittimato a rilevare d'ufficio la nullità quale organo terzo garante della legittimità del procedimento;
- poiché, poi il processo ha come funzione il pervenire ad una statuizione sull'esistenza o no del diritto fatto valere in giudizio dall'attore, la disciplina delle nullità formali prevede meccanismi diretti a depurare il processo dall'atto viziato.
È il meccanismo della rinnovazione-rimessione in termini previsto dall'art. 162 c.p.c., secondo cui il giudice quando pronuncia la nullità di un atto deve disporre, quando sia possibile, la rinnovazione dell'atto stesso e degli atti cui la nullità si estende.

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