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Le fasi della procedura


Nella liquidazione coatta amministrativa, l’accertamento del passivo è caratterizzato dal potere del commissario, i creditori, a differenza della procedura fallimentare, non sono chiamati a presentare una domanda di ammissione al passivo. E’ infatti il commissario che, di sua iniziativa, sulla base delle scritture contabili e della documentazione disponibile, redige un elenco dei creditori e dei titolari di diritti su cose mobili ed entro un mese dalla nomina, comunica, con raccomandata, ai primi l’importo delle somme risultanti a credito e ai secondi i diritti risultanti dall’esame. Entro 15gg dal ricevimento della raccomandata, i creditori e i titolari di diritti possono far pervenire le proprie osservazioni e istanze al commissario. I creditori che non avessero ricevuto questa comunicazione possono chiedere al commissario il riconoscimento del proprio diritto entro 60gg dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di liquidazione coatta amministrativa. Entro 90gg dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario, tenute conto delle osservazioni e delle istanze, redige l’elenco dei crediti ammessi o respinti e lo deposita nella cancelleria del luogo dove l’impresa ha la sede principale, dandone notizia con raccomandata con avviso di ricevimento a coloro la cui pretesa non sia stata in tutto o in parte ammessa. Con questo deposito, senza l’intervento del giudice, l’elenco diventa definitivo. Contro lo stato passivo esecutivo i creditori possono proporre, con ricorso al tribunale, opposizione o impugnazione avviando così un orinario giudizio di cognizione.
Nella liquidazione dell’attivo, ai sensi dell’art. 201, il commissario detiene tutti i poteri, salve le limitazioni stabilite dall’autorità di vigilanza. Nelle vendite egli infatti ha pieni poteri eccetto però nelle vendite immobiliari e in quelle dei mobili in blocco dove necessita di alcune autorizzazioni.
Alla liquidazione segue la ripartizione che è attuata nei modi stabiliti dalla legge fallimentare e quindi agli artt. 111, 112 e 113. E’ possibile anche effettuare riparti e acconti parziali con l’autorizzazione dell’autorità che vigila sulla liquidazione e previo parere del comitato di sorveglianza sia a tutti i creditori che ad alcune categorie di essi.
Prima dell’ultimo riparto, il commissario deve redigere il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto e sottoporli, insieme alla relazione del comitato di sorveglianza, all’autorità di vigilanza. Questa ne autorizza il deposito in cancelleria del tribunale e liquida il compenso al commissario. Dell’avvenuto deposito, dev’essere data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Entro 20gg gli interessati possono presentare ricorso al tribunale con le loro contestazioni che il cancelliere deve comunicare all’autorità di vigilanza, al commissario e al comitato. Questi entro 20gg possono presentare in cancelleria le loro osservazioni.
Effettuato il riparto finale, la procedura si chiude e nel caso delle società, ne viene ordinata la cancellazione da registro delle imprese.
Strumento per mettere fine alla liquidazione coatta amministrativa è il concordato di cui all’art. 214 che non deve però contrastare con l’interesse pubblico o con quello dei creditori. La proposta dev’essere depositata in cancelleria. Una volta presentata, dev’essere approvata dal tribunale, sentito il parere dell’autorità di vigilanza e tenuto conto dei pareri (obbligatori ma non vincolanti) del commissario e del comitato di sorveglianza. Il tribunale decide, tenendo conto delle opposizioni, con sentenza in camera di consiglio. La sentenza è soggetta ad appello e la decisione di appello è soggetta a ricorso per cassazione.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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