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Invalidità delle rinunzie e transazioni del lavoratore

L'art.2113 c.c. dispone che siano invalide le rinunzie e le transazioni diritti del prestatore di lavoro derivanti da norme inderogabili di legge o da contratti/accordi collettivi concernenti rapporti di lavoro subordinato o autonomo ed associato. Sono, quindi, esclusi i casi di lavoratori autonomi titolari d'impresa o che abbiano con l'impresa un rapporto discontinuo. 
L'invalidità può essere fatta valere tramite impugnazione stragiudiziale per iscritto: si tratta di un negozio unilaterale recettizio, in quanto la comunicazione della volontà di non dare effetto alla rinunzia od alla transazione deve pervenire al datore di lavoro, entro il termine di 6 mesi dalla cessazione del rapporto o dal negozio dispositivo, in caso di atto successivo alla cessazione. Tuttavia dovrà sempre essere un giudice con sentenza costitutiva ad accertare l'invalidità dell'atto, in quanto esso si configura come annullabile e non come nullo, con tutte le conseguenze del caso. L'azione si prescrive in 5 anni dalla data d'impugnazione stragiudiziale, che rimane presupposto della suddetta azione giudiziaria. I termini previsti tutelano tanto il lavoratore, quanto il datore di lavoro.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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