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Gli esiti dell’istruttoria durante un controllo fiscale


Può emergere come risultato dell’istruttoria che il contribuente ha regolarmente tenuto le scritture contabili prescritte dalla legge; che egli non era tenuto a presentare la dichiarazione o che, avendola presentata, questa è risultata tempestiva, esatta nel computo sia dell’imponibile che dell’imposta, completa e fedele; che, infine, il medesimo ha altresì provveduto al versamento delle imposte nella misura e nei termini stabiliti.
In questi casi è naturale che la procedura di accertamento si arresti e non segua l’emanazione di alcun atto da parte dell’amministrazione volto ad avanzare pretese in punto di recupero dell’imposta e/o di irrogazione delle sanzioni amministrative.
Per contro, ove la situazione si riveli in tutto o in parte diversa da quella sopra ipotizzata, diventa inevitabile che la finanza divenga all’emanazione di uno o più dei seguenti atti:
a. un avviso di accertamento;
b. un avviso di liquidazione dell’imposta;
c. un atto di contestazione dell’illecito amministrativo;
d. un atto della riscossione, se del caso anche coattiva, delle somme dovute.
Per il momento prenderemo in esame gli avvisi di accertamento e gli avvisi di liquidazione in quanto specificamente attinenti alla determinazione quantitativa della base imponibile e dell’imposta.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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