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Definizione di girata

È una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta, con essa l'attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di un' altro soggetto(giratario), muta la legittimazione all'esercizio cartolare.
Può essere:
- piena contiene il nome del giratario
-può essere in bianco. Il giratario può: riempirla con il proprio nome o con quello di altra persona o girare di nuovo il titolo in bianco o pieno trasmettere i l titolo senza riempire la girata e senza
-la girata parziale è nulla
-l'apposizione di condizioni si considera non scritta
-la legittimazione dell'attuale possessore avviene in base ad una serie continua di girate (il
-nome del girante corrisponde a quello del giratario precedente) il debitore è tenuto a
-controllare la regolarità delle girate ma non l'autenticità
-la girata non ha funzione di garanzia: il girante non è responsabile verso i giratari successivi per l' inadempimento dell'emittente.
Il giratario è di regola libero di trasferire il titolo. Vi sono due tipi di girata con effetti limitati:
girata per procura: il giratario e' il rappresentante per l'incasso del girante; titolare del diritto cartolare resta il girante; il debitore può opporre al giratario per procura solo le eccezioni personali; opponibili al girante e non quelle personali verso il giratario; il giratario per procura può girare il titolo. La girata a titolo di pegno: attribuisce al giratario un diritto di pegno sul titolo a garanzia di un credito che egli vanta nei confronti del girante; il giratario può esercitare tutti i diritti inerenti al titolo per il soddisfacimento del proprio credito. Il giratario non e' proprietario del titolo.

Tratto da I TITOLI DI CREDITO di Alexandra Bozzanca
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