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Metodi (o sistemi) dell’accertamento in rettifica nel diritto tributario


A seconda delle situazioni emerse in esito all’istruttoria esperita, la legge prevede che l’entità dei redditi risultante dalla dichiarazione del contribuente possa essere modificata in aumento con criteri e modalità diverse:

1. in primo luogo, l’art. 38 d.p.r. 600/73 prevede e distingue la rettifica del reddito in via analitica e quella in via sintetica.
L’accertamento analitico si caratterizza per il suo riferimento ai singoli, specifici redditi delle diverse categorie, ciascuno come individuato dalla relativa fonte di produzione; mentre l’accertamento sintetico si risolve nella determinazione del reddito complessivo netto attribuibile al contribuente in un determinato periodo di imposta, prescindendo quindi dalla individuazione tanto dei singoli redditi che lo compongono quanto delle relative fonti;

2. con riguardo ai redditi delle persone fisiche determinati in base alle scritture contabili, l’art. 39 d.p.r. 600/73 contempla due tipi di accertamento che vengono contrassegnati l’uno col termine “contabile” e l’altro con quello “extracontabile”.

L’accertamento contabile consiste nella rettifica di uno o più dei singoli elementi positivi o negativi rilevanti ai fini della determinazione dei redditi in questione, così come rappresentati dalle scritture contabili del contribuente; l’accertamento extracontabile, invece, è contraddistinto da una ricostruzione in tutto o in parte sganciata dalle risultanze delle scritture contabili e che perviene ad individuare la massa globale e indistinta della reddito o comunque delle sue componenti fondamentali (ricavi e costi).

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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