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Commento di Paolo Valensise all’art. 2409 septiesdecies: ineleggibilità e decadenza dei membri del cda nel sistema monistico


In tal senso il discorso dev’essere svolto sull’applicazione delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all’art. 2399 comma 1 lett. b) e c). Dalla lettura combinata delle varie norme emerge che almeno un terzo dei consiglieri di amministrazione dovrebbe: essere, dal punto di vista parentale, del tutto estraneo agli altri membri del cda; non essere amministratore di società controllate da quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”, o essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori di società controllate da quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”, o essere amministratore di società che controllano quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”, o essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori di società che controllano quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”, o essere amministratore di società che sono sottoposte ad un controllo comune assieme a quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”, o essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori di società che sono sottoposte a comune controllo assieme a quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”; non essere legati alla società nella quale si è consiglieri “indipendenti” da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, o essere legati a società controllate da quella nella quale si è consiglieri “indipendenti” da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza, o essere legati a società, sottoposte a controllo comune assieme a quella nella quale si è consiglieri “indipendenti”, da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita o da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l’indipendenza.
Dunque una tutela dell’indipendenza molto ampia. Ci si domanda se siano rilevanti i rapporti di convivenza more uxorio (di fatto), oggi diffusi, che per la ratio vi dovrebbero rientrare, ma non vi sono appigli formali affinché ciò avvenga. Si potrebbe perciò pensare a previsioni statutarie ad hoc.
Va approfondito cosa accade se una delle condizioni suindicate sopravviene in un momento successivo all’assunzione della carica; vanno distinti due casi: quello in cui la perdita di indipendenza determina il venir meno del numero minimo di amministratori indipendenti previsti dalla legge (o dallo statuto) e quello in cui tale numero minimo non viene meno.
In tal senso vanno tenuti presente gli artt. 2387 (possibilità di subordinare la carica di amministratore al possesso di certi requisiti, e in tal caso si applica il 2382) e 2382 (ineleggibilità e decadenza) (applicabili in quanto compatibili ex art. 2409-noviesdecies); la disciplina appare molto rigida, la perdita di uno dei requisiti statutari da parte dell’amministratore del tradizionale causa la decadenza dall’ufficio. Ma è pur vero che si tratta di cause di decadenza per la perdita di requisiti che comunque dovrebbero possedere tutti gli amministratori.
Terminata questa premessa, è possibile tornare alle due ipotesi sopra richiamate.
Con riguardo alla seconda, la carenza di indipendenza non determinerebbe violazione del numero minimo di amministratori indipendenti, rimanendo il cda in composizione regolare, il soggetto non sarebbe sottoposto ad alcuna decadenza e potrebbe restare in consiglio come membro non indipendente.
Con riguardo alla prima ipotesi, invece, la decadenza del soggetto coinvolto appare più probabile dato che il cda verrebbe a trovarsi in composizione non conforme alla legge (o allo statuto). Ne consegue la necessaria attivazione del consiglio stesso senza indugio (art. 2386). Altrimenti, in virtù del richiamo al 2388 (da parte del 2409-noviesdecies), le eventuali decisioni del cda in composizione irregolare potrebbero essere direttamente censurate in sede giudiziale ad esempio da amministratori dissenzienti, o dal comitato per il controllo.

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